Page 17 - Index
P. 17
Commenti: dall'esercizio di una professione o di un'arte.
(2) La disposizione del primo comma si riferisce Commenti:
esclusivamente al concorso di pene della stessa specie
(1) Il criterio del cumulo materiale temperato, previsto
[v. 76]: ad esempio reclusione e reclusione, multa e
per le pene principali dall'art. 78, trova applicazione
multa, arresto ed arresto. Il concorso di pene di specie
anche con riferimento alle pene accessorie
diversa è disciplinato dal secondo comma.
temporanee. Si richiamano in proposito le
(3) Per pena più grave deve intendersi quella considerazioni finali svolte in ordine all'articolo
concretamente irrogata e non quella astrattamente precedente.
prevista per il reato in questione. Nel caso di concorso
di un reato continuato [v. 81] con altri reati, per
identificare quale sia la pena più grave adottata,
all'interno del reato continuato va individuata la pena
base sulla quale poi è stato calcolato l'aumento.
(4) La previsione di limiti massimi di pena irrogabili
evidenzia come il nostro ordinamento, in caso di
concorso di reati, adotta il criterio del cumulo materiale
temperato, onde evitare eccessivi inasprimenti del
sistema sanzionatorio.
(5) V. art. 133bis.
(6) Il secondo comma prende in considerazione il
concorso di pene detentive temporanee di specie
diversa [v. 74] e cioè la reclusione e l'arresto. Anche in
tale caso la pena complessiva non può superare i
trent'anni. In caso di esubero, l'arresto deve intendersi
assorbito nella reclusione per la parte eccedente gli
anni trenta.
Dispositivo dell'art. 79 Codice Penaleispositivo dell'art. 79 Codice Penale
D
Dispositivo dell'art. 79 Codice PenaleDispositivo dell'art. 79 Codice Penale
L
Limiti degli aumenti delle pene accessorieimiti degli aumenti delle pene accessorie
Limiti degli aumenti delle pene accessorieLimiti degli aumenti delle pene accessorie
Capo II - Delle circostanze del reato
La durata massima delle pene accessorie temporanee
non può superare, nel complesso, i limiti seguenti (1):
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici
uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione
o da un'arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione
LEX ET IUSTITIA 17