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Commenti:                                     dall'esercizio di una professione o di un'arte.

                (2)  La  disposizione  del  primo  comma  si  riferisce   Commenti:
                esclusivamente al concorso di pene della stessa specie
                                                              (1) Il criterio del cumulo materiale temperato, previsto
                [v.  76]:  ad  esempio  reclusione  e  reclusione,  multa  e
                                                              per  le  pene  principali  dall'art.  78,  trova  applicazione
                multa, arresto ed arresto. Il concorso di pene di specie
                                                              anche  con  riferimento  alle  pene  accessorie
                diversa è disciplinato dal secondo comma.
                                                              temporanee.   Si   richiamano   in   proposito   le
                (3)  Per  pena  più  grave  deve  intendersi  quella   considerazioni  finali  svolte  in  ordine  all'articolo
                concretamente  irrogata  e  non  quella  astrattamente   precedente.
                prevista per il reato in questione. Nel caso di concorso
                di  un  reato  continuato  [v.  81]  con  altri  reati,  per
                identificare  quale  sia  la  pena  più  grave  adottata,
                all'interno  del  reato  continuato  va  individuata  la  pena
                base sulla quale poi è stato calcolato l'aumento.
                (4)  La  previsione  di  limiti  massimi  di  pena  irrogabili
                evidenzia  come  il  nostro  ordinamento,  in  caso  di
                concorso di reati, adotta il criterio del cumulo materiale
                temperato,  onde  evitare  eccessivi  inasprimenti  del
                sistema sanzionatorio.
                (5) V. art. 133bis.
                (6)  Il  secondo  comma  prende  in  considerazione  il
                concorso  di  pene  detentive  temporanee  di  specie
                diversa [v. 74] e cioè la reclusione e l'arresto. Anche in
                tale  caso  la  pena  complessiva  non  può  superare  i
                trent'anni. In caso di esubero, l'arresto deve intendersi
                assorbito  nella  reclusione  per  la  parte  eccedente  gli
                anni trenta.








                Dispositivo dell'art. 79 Codice Penaleispositivo dell'art. 79 Codice Penale
                D
                Dispositivo dell'art. 79 Codice PenaleDispositivo dell'art. 79 Codice Penale
                L
                Limiti degli aumenti delle pene accessorieimiti degli aumenti delle pene accessorie
                Limiti degli aumenti delle pene accessorieLimiti degli aumenti delle pene accessorie
                Capo II - Delle circostanze del reato
                La  durata  massima  delle  pene  accessorie  temporanee
                non  può  superare,  nel  complesso,  i  limiti  seguenti  (1):
                1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici
                uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione
                o da un'arte;

                2)  cinque  anni,  se  si  tratta  della  sospensione




                                                                                     LEX ET IUSTITIA  17
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