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(1) Sono di particolare valore morale e sociale quei motivi
                                                             che  non  solo  godono  dell'approvazione  della  coscienza

                                                             comune,  ma  risultano  altresì  apprezzabili  sotto  il  profilo
                                                             etico  o  sociale.  La  circostanza  ha  carattere  soggettivo,
                                                             concernendo  l'intensità  del  dolo.  Secondo  alcuni
                                                             l'attenuante ricorre, ad esempio, in caso di eutanasia. La

                                                             giurisprudenza  ha  escluso  l'applicazione  dell'attenuante
                                                             nei  seguenti  casi:  causa  d'onore  (Cass.  I,  8-2-88);
                                                             necessità di sopperire ai bisogni familiari (Cass. IV, 17-8-
                Dispositivo dell'art. 62 Codice PenaleDispositivo dell'art. 62 Codice Penale
                D
                Dispositivo dell'art. 62 Codice Penaleispositivo dell'art. 62 Codice Penale
                                                             89);  movente  della  gelosia  (Cass.  V,  4-7-91);  motivo
                Circostanze attenuanti comuniircostanze attenuanti comuni
                C
                Circostanze attenuanti comuniCircostanze attenuanti comuni    politico animato da finalità eversive o terroristiche (Cass.
                Capo II - Delle circostanze del reato        I, 14-7-89); ritorsione e vendetta (Cass. VI, 18-11-88).
                                                             (2) Tale circostanza attenuante avente natura soggettiva,
                                                             ricorre sotto la definizione di provocazione. Essa consta di
                Attenuano  il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi
                                                             due  elementi  essenziali:  l'uno,  soggettivo,  inerisce  allo
                costitutivi  o  circostanze  attenuanti  speciali,  le
                                                             stato d'ira, che determina nell'agente un impulso emotivo
                circostanze seguenti:
                                                             incontrollabile,  fonte  della  condotta  criminosa;  l'altro,
                1 1 1 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o   oggettivo, è relativo al fatto ingiusto altrui che tale stato
                sociale (1);                                 emotivo ha determinato nell'autore del reato. L'ingiustizia
                                                             del fatto, che deve essere oggettivamente riscontrabile, è
                2 2 2 2)  l'aver  agito  in  stato  di  ira,  determinato  da  un  fatto
                                                             tale  non  solo  sotto  il  profilo  strettamente  giuridico,  ma
                ingiusto altrui (2);
                                                             anche  per  quanto  concerne  il  rispetto  delle  regole  della
                3 3 3 3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto,
                                                             civile convivenza.
                quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati
                                                             Tali  elementi,  oltre  che  logicamente,  sono  legati  anche
                dalla  legge  o  dall'Autorità,  e  il  colpevole  non  è
                                                             sotto il profilo cronologico: non si richiede tuttavia che tra
                delinquente o contravventore abituale o professionale o
                                                             di  essi  vi  sia  un  legame  di  immediatezza,  potendo
                delinquente per tendenza (3);
                                                             intervenire  la  reazione  dell'agente  anche  dopo  un
                4 4 4 4)  l'avere  nei  delitti  contro  il  patrimonio  (4),  o  che   intervallo di tempo più prolungato, purché ciò non spezzi
                comunque  offendono  il  patrimonio  (5),  cagionato  alla
                                                             la   relazione   con   l'ingiusto   comportamento   del
                persona  offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di
                                                             provocatore.  L'attenuante  in  parola  non  è  stata
                speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi
                                                             riconosciuta nei seguenti casi: nel reato di rissa (Cass. I,
                di  lucro  (6),  l'avere  agito  per  conseguire  o  l'avere   14-12-92); a favore di chi ha patito l'interruzione di una
                comunque  conseguito  un  lucro  di  speciale  tenuità,
                                                             relazione sentimentale (Cass. I, 19-12-84); a favore di chi
                quando  anche  l'evento  dannoso  o  pericoloso  sia  di
                                                             s'è visto rifiutare la proposta di regolarizzare, mediante il
                speciale tenuità (7) (8);
                                                             matrimonio,  in  un'unione  di  fatto  (Cass.  I,  19-1-87);  a
                5 5 5 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con   favore di chi abbia dato origine all'altrui provocazione con
                la azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della   un  proprio  comportamento  ingiusto  o  in  caso  di
                persona offesa (9);                          reciproche   provocazioni   (Cass.   I,   24-10-96).
                                                             È  stata,  invece,  riconosciuta  nei  seguenti  casi:  infedeltà
                6 6 6 6)  l'avere,  prima  del  giudizio,  riparato  interamente  il
                                                             coniugale  (Cass.  I,  4-12-92);  mancato  adempimento  di
                danno,  mediante  il  risarcimentodi  esso,  e,  quando  sia
                                                             un'obbligazione  in  relazione  al  modo  della  sua
                possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del
                                                             esteriorizzazione (Cass. I, 7-3-88).
                giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
                dell'articolo   56,   adoperato   spontaneamente   ed   (3)  La  circostanza  in  esame,  che  riveste  natura
                efficacemente  per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze   soggettiva,  esprime  la  situazione  in  cui  taluno  abbia
                dannose o pericolose del reato (10) (11) (12) (13) (14)   commesso  il  fatto  per  la  suggestione  di  una  folla  in
                (15).                                        tumulto,  purché  tra  la  moltitudine  tumultuante  e  la
                                                             condotta  dell'agente  vi  sia  uno  stretto  legame  causale.

                                                             Ciò vale anche per coloro che della folla in tumulto siano i
                Commenti:                                    capi o gli organizzatori.




                                                                                     LEX ET IUSTITIA  07
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