Page 17 - Mori_Sintesi_2020
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mangono tali. Per le armi di nuova produ-


                   zione o importazione provvede ora il Banco

                   di Prova attenendosi ai criteri già elaborati

                   in  passato,  se  non  superati ;  sul  punto  è
                                                                        1

                   stata fatta notevole confusione e si dovrà ri-


                   mediare. Non si possono ledere i diritti di

                   chi  già  le  detiene  cambiando  la  classifica-

                   zione  dell'arma  senza  una  procedura  tra-


                   sparente. La mancanza o l'abrasione del nr.


                   di  catalogo  non  rende  più  l'arma  clande-

                   stina.




                        Le armi comuni si distinguono poi in:

                                                                                       quelle


                   già  catalogate  come  tali  e  quelle  che  ver-

                   ranno classificate dal Banco di Prova; sono


                   lunghe o corte, a canna rigata; i fucili da tiro

                   a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui










                   1  D.L. 95/2012 e D.to L.vo 121/2013.





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