Page 17 - Mori_Sintesi_2020
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mangono tali. Per le armi di nuova produ-
zione o importazione provvede ora il Banco
di Prova attenendosi ai criteri già elaborati
in passato, se non superati ; sul punto è
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stata fatta notevole confusione e si dovrà ri-
mediare. Non si possono ledere i diritti di
chi già le detiene cambiando la classifica-
zione dell'arma senza una procedura tra-
sparente. La mancanza o l'abrasione del nr.
di catalogo non rende più l'arma clande-
stina.
Le armi comuni si distinguono poi in:
quelle
già catalogate come tali e quelle che ver-
ranno classificate dal Banco di Prova; sono
lunghe o corte, a canna rigata; i fucili da tiro
a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui
1 D.L. 95/2012 e D.to L.vo 121/2013.
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