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Titolo III – Il patrimonio sociale
Articolo 07 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;
b. Dalle quote annuali d’iscrizione, contributi volontari, erogazioni e lasciti;
c. Dal fondo di riserva costituito da eccedenze di bilancio.
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea delibera, con le maggioranze previste
dall’articolo 12, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più
scopi, stabiliti dal presente statuto
Titolo IV – L’assemblea dei Soci
Articolo 08 Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Le assemblee sono convocate mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La data, il luogo e l’ordine del giorno sono comunicati ai Soci mediante affissione all’interno
dei locali che ospitano la sede dell’Associazione, con comunicazione postelegrafonica o tramite
raccomandata a mano. Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti i Soci, tranne quelli
classificati come Soci sostenitori, che si trovino in regola col pagamento della quota associativa.
Tuttavia hanno diritto di voto i soli Soci fondatori.
Ciascun Socio fondatore potrà rappresentare uno o più altri Soci fondatori purché munito di
regolare delega scritta. In caso di rappresentanza il Socio mandatario potrà avvalersi della delega
per compiere eventuali votazioni sia a favore sia di dissenso.
Articolo 09 L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile
successivo.
Essa:
1. Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale proposto dal
Consiglio Direttivo;
2. Elegge il Consiglio Direttivo se è in scadenza;
3. Approva il bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 10 L’assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che si richiede una modifica statutaria.
Articolo 11 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in
presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti aventi diritto al voto, non
raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di trenta (30) giorni dalla
prima convocazione.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto
su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 12 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo “Statuto“, sullo scioglimento o sulla
liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza d’almeno il 51% degli iscritti aventi
diritto al voto ed il giudizio favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Articolo 13 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, ad esclusivo giudizio del Presidente, per
scrutinio segreto.
Articolo 14 L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le
deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito verbale dopo la redazione dello
stesso da parte del Segretario eletto. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario stesso e siglato su ogni foglio costituente come da Modello 2 A.
Modello 2 A
a. Tipo d’assemblea
b. Giorno
c. Ora
d. Luogo
e. Presieduta da
f. Soci presenti
g. Argomenti analizzati in riassunto
h. Tipo di votazioni
i. Risultato delle votazioni
j. Deliberazioni adottate
k. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario
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