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Titolo III – Il patrimonio sociale

                                Articolo 07   Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

                                                a.   Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;
                                                b.  Dalle quote annuali d’iscrizione, contributi volontari, erogazioni e lasciti;
                                                c.   Dal fondo di riserva costituito da eccedenze di bilancio.

                                            In  caso di  scioglimento  dell’associazione l’assemblea delibera,  con  le  maggioranze previste
                                            dall’articolo 12, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più
                                            scopi, stabiliti dal presente statuto

                                            Titolo IV           – L’assemblea dei Soci

                              Articolo 08   Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
                                            Le assemblee sono convocate mediante delibera del Consiglio Direttivo.
                                            La data, il luogo e l’ordine del giorno sono comunicati ai Soci mediante affissione all’interno
                                            dei locali che ospitano la sede dell’Associazione, con comunicazione postelegrafonica o tramite
                                            raccomandata  a  mano.  Hanno  diritto  d’intervenire  all’assemblea  tutti  i  Soci,  tranne  quelli
                                            classificati come Soci sostenitori, che si trovino in regola col pagamento della quota associativa.
                                            Tuttavia hanno diritto di voto i soli Soci fondatori.
                                            Ciascun Socio fondatore potrà rappresentare uno o più altri Soci fondatori purché munito di
                                            regolare delega scritta. In caso di rappresentanza il Socio mandatario potrà avvalersi della delega
                                            per compiere eventuali votazioni sia a favore sia di dissenso.

                              Articolo 09   L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile
                                            successivo.
                                            Essa:
                                                1.  Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale proposto dal
                                                    Consiglio Direttivo;
                                                2.  Elegge il Consiglio Direttivo se è in scadenza;
                                                3.  Approva il bilancio consuntivo e preventivo.


                              Articolo 10   L’assemblea straordinaria è convocata:

                                            - tutte le volte che si richiede una modifica statutaria.

                              Articolo 11   In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in
                                            presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti aventi diritto al voto, non
                                            raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di trenta (30) giorni dalla
                                            prima convocazione.
                                            In  seconda  convocazione  l’assemblea  ordinaria  è  costituita  qualunque  sia  il  numero  degli
                                            intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto
                                            su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

                              Articolo 12   Per  deliberare  sulle  modifiche  da  apportare  allo  “Statuto“,  sullo  scioglimento  o  sulla
                                            liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza d’almeno il 51% degli iscritti aventi
                                            diritto al voto ed il giudizio favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

                              Articolo 13   Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, ad esclusivo giudizio del Presidente, per
                                            scrutinio segreto.

                              Articolo 14   L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le
                                            deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito verbale dopo la redazione dello
                                            stesso  da  parte  del  Segretario  eletto.  Il  verbale  della  riunione  deve  essere  sottoscritto  dal
                                            Presidente e dal Segretario stesso e siglato su ogni foglio costituente come da Modello 2 A.


                                            Modello 2 A


                                                a.   Tipo d’assemblea
                                                b.  Giorno
                                                c.   Ora
                                                d.  Luogo
                                                e.   Presieduta da
                                                f.   Soci presenti
                                                g.  Argomenti analizzati in riassunto
                                                h.  Tipo di votazioni
                                                i.   Risultato delle votazioni
                                                j.   Deliberazioni adottate
                                                k.  Sottoscrizione del Presidente e del Segretario



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