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ARTICOLO 06


                                    Quote sociali:

                                         i  proventi  derivanti  dall'attività  autonoma,  o  in  autogestione,  dell'Istruttore
                                           saranno da questi incamerati ed amministrati;

                                         gli  Istruttori  Federali  sono  tenuti  a  versare  la  propria  quota  associativa  alla
                                           F.I.S.M.M.  anziché  all'Associazione  di  provenienza  (anno  2010  pari  ad  euro

                                           40,00);
                                         per  ogni  iscritto,  in  attinenza  ad  attività  autonoma,  o  in  autogestione,  ogni

                                           Istruttore dovrà versare alla F.I.S.M.M. mensilmente ¹ la cifra simbolica di 1,00
                                           euro.


                                    ¹ in caso di Corsi, o comparabili, avverrà una tantum, ovvero una ed una sola volta.



                                    ARTICOLO 07

                                    In riferimento al Titolo II - articolo 6 dello Statuto Federale ovvero, i Soci sono esclusi
                                    quando:

                                       a)     Non ottemperano alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e delle
                                              deliberazioni prese dagli organi sociali;
                                       b)     I soli Soci fruitori che si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle
                                              quote sociali senza giustificato motivo;
                                       c)     Quando, senza giustificato motivo, non partecipino reiteratamente all’attività
                                              sociale;
                                       d)     Quando arrechino danni morali o materiali all’Associazione con il loro
                                              comportamento in qualsiasi tempo o luogo.

                                    Risoluzione:  qualsiasi  autorizzazione  concessa  agli  Istruttori,  potrà  essere  sospesa  o
                                    revocata  in  qualsiasi  momento  a  causa  di  dolo,  colpa,  negligenza  e  imperizia  da  lui
                                    commessa, o da chi egli ha affidato, demandato o delegato la propria carica o la propria
                                    mansione (per violazione dello Statuto o Regolamento Federale o Associativo e per reati
                                    contro la Legge italiana). Il Presidente è il solo membro del Comitato Direttivo, che può
                                    disporre la sospensione immediata di un Socio, che comunque avrà validità temporanea,
                                    dall’Associazione.  Le  esclusioni  saranno,  nel  caso  di  giusta  causa,  ratificate  in  forma
                                    definitiva  dal  Consiglio  Direttivo  e  comunicate  per  iscritto  al  Socio  parte  in  causa.  La
                                    deliberazione d’esclusione è inoppugnabile dal Socio.

                                    L'inadempiente,  contravventore  o  quant'altro,  sarà  sottoposto,  previa  comunicazione
                                    A.R. a  corrispondente  indagine  da  parte  degl'Organi  Direttivi  F.I.S.M.M. Il  giudizio,  che
                                    dovrà obbligatoriamente pervenire all'investigato entro quindici (15) giorni a partire dal
                                    giorno dell'assemblea valutante, sarà vincolante ed insindacabile.

                                    Ordinamento elaborato in data 02.08.2010, composto da sette (7) articoli e sette (7)
                                    pagine.


                                    Michele Zannolfi
                                    Maestro dell’arte della spada
                                    Presidente FISMM

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