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(1) Sono di particolare valore morale e sociale quei motivi
che non solo godono dell'approvazione della coscienza
comune, ma risultano altresì apprezzabili sotto il profilo
etico o sociale. La circostanza ha carattere soggettivo,
concernendo l'intensità del dolo. Secondo alcuni
l'attenuante ricorre, ad esempio, in caso di eutanasia. La
giurisprudenza ha escluso l'applicazione dell'attenuante
nei seguenti casi: causa d'onore (Cass. I, 8-2-88);
necessità di sopperire ai bisogni familiari (Cass. IV, 17-8-
Dispositivo dell'art. 62 Codice PenaleDispositivo dell'art. 62 Codice Penale
D
Dispositivo dell'art. 62 Codice Penaleispositivo dell'art. 62 Codice Penale
89); movente della gelosia (Cass. V, 4-7-91); motivo
Circostanze attenuanti comuniircostanze attenuanti comuni
C
Circostanze attenuanti comuniCircostanze attenuanti comuni politico animato da finalità eversive o terroristiche (Cass.
Capo II - Delle circostanze del reato I, 14-7-89); ritorsione e vendetta (Cass. VI, 18-11-88).
(2) Tale circostanza attenuante avente natura soggettiva,
ricorre sotto la definizione di provocazione. Essa consta di
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi
due elementi essenziali: l'uno, soggettivo, inerisce allo
costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le
stato d'ira, che determina nell'agente un impulso emotivo
circostanze seguenti:
incontrollabile, fonte della condotta criminosa; l'altro,
1 1 1 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o oggettivo, è relativo al fatto ingiusto altrui che tale stato
sociale (1); emotivo ha determinato nell'autore del reato. L'ingiustizia
del fatto, che deve essere oggettivamente riscontrabile, è
2 2 2 2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto
tale non solo sotto il profilo strettamente giuridico, ma
ingiusto altrui (2);
anche per quanto concerne il rispetto delle regole della
3 3 3 3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto,
civile convivenza.
quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati
Tali elementi, oltre che logicamente, sono legati anche
dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è
sotto il profilo cronologico: non si richiede tuttavia che tra
delinquente o contravventore abituale o professionale o
di essi vi sia un legame di immediatezza, potendo
delinquente per tendenza (3);
intervenire la reazione dell'agente anche dopo un
4 4 4 4) l'avere nei delitti contro il patrimonio (4), o che intervallo di tempo più prolungato, purché ciò non spezzi
comunque offendono il patrimonio (5), cagionato alla
la relazione con l'ingiusto comportamento del
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
provocatore. L'attenuante in parola non è stata
speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi
riconosciuta nei seguenti casi: nel reato di rissa (Cass. I,
di lucro (6), l'avere agito per conseguire o l'avere 14-12-92); a favore di chi ha patito l'interruzione di una
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità,
relazione sentimentale (Cass. I, 19-12-84); a favore di chi
quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di
s'è visto rifiutare la proposta di regolarizzare, mediante il
speciale tenuità (7) (8);
matrimonio, in un'unione di fatto (Cass. I, 19-1-87); a
5 5 5 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con favore di chi abbia dato origine all'altrui provocazione con
la azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della un proprio comportamento ingiusto o in caso di
persona offesa (9); reciproche provocazioni (Cass. I, 24-10-96).
È stata, invece, riconosciuta nei seguenti casi: infedeltà
6 6 6 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il
coniugale (Cass. I, 4-12-92); mancato adempimento di
danno, mediante il risarcimentodi esso, e, quando sia
un'obbligazione in relazione al modo della sua
possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del
esteriorizzazione (Cass. I, 7-3-88).
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed (3) La circostanza in esame, che riveste natura
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze soggettiva, esprime la situazione in cui taluno abbia
dannose o pericolose del reato (10) (11) (12) (13) (14) commesso il fatto per la suggestione di una folla in
(15). tumulto, purché tra la moltitudine tumultuante e la
condotta dell'agente vi sia uno stretto legame causale.
Ciò vale anche per coloro che della folla in tumulto siano i
Commenti: capi o gli organizzatori.
LEX ET IUSTITIA 07