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(4) V. 61 nota . (5) V. 61 nota . (6) V. 61 nota . confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità
di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove
(7) Il n. 4 è stato così sostituito dall'art. 2, l. 7-2-1990, n.
decisive per la individuazione o la cattura di uno o più
19.
autori di reati commessi per la medesima finalità
(8) La circostanza, avente natura oggettiva, è ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti
simmetrica rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7; per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli
tale simmetria è il frutto dell'estensione effettuata dalla autori di esso.
legge 19/1990 anche ai delitti determinati da motivi di
Quando i comportamenti previsti dal comma
lucro.
precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene
(9) L'attenuante descritta dal presente numero, che sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.
riveste natura oggettiva, richiede che la vittima del reato Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti
ponga in essere una condotta volontaria che si inserisca commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-
quale antecedente causale dell'evento, nella serie delle legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge,
cause determinatrici del fatto. con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
(10) Per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di 15».
eversione dell'ordine democratico è prevista dall'art. 4 Cfr. (termine abbreviato, usato nei testi italiani, che
del d.l. 15-12-1979, n. 625, conv. con modif. nella l. 6-2 significa: confronta) anche l'art. 2 della stessa legge
-1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine (Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di
democratico e della sicurezza pubblica) una speciale eversione in caso di dissociazione), che così dispone:
circostanza attenuante: «Art. 4. -- Per i delitti commessi «Salvo quanto disposto dall'articolo 289bis del codice
con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella
democratico, salvo quanto disposto dall'art. 289 bis del della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre
codice penale, nei confronti del concorrente che, pene sono diminuite di un terzo, ma non possono
dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali,
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna,
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi
dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un del processo, piena confessione di tutti i reati
terzo alla metà. commessi e si siano adoperati o si adoperino
Quando ricorre la circostanza di cui al comma efficacemente durante il processo per elidere o
precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
del presente decreto». reato o per impedire la commissione di reati connessi
a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice
Tale articolo non si applica quando ricorrono le
penale.
circostanze previste dall'art. 3, l. 29-5-1982, n. 304
(Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente
che così dispone: «Art. 3. Attenuanti per reati commessi comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1
per finalità di terrorismo o di eversione in caso di del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
collaborazione. -- Salvo quanto disposto dall'articolo convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6
289bis del codice penale, per i reati commessi per febbraio 1980, n. 15».
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento L'art. 2 della l. 18-2-1987, n. 34 (Misure a favore di
costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da chi si dissocia dal terrorismo) prevede, per coloro che
quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre hanno definitivamente abbandonato l'organizzazione
pene sono diminuite della metà, ma non possono o il movimento terroristico o eversivo la
superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti commutazione della pena dell'ergastolo in trenta anni
dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di di reclusione e una diminuzione da un quarto alla
condanna, tiene uno dei comportamenti previsti metà della pena detentiva a seconda del tipo di reato.
dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena
LEX ET IUSTITIA 08