Page 18 - Legge_1
P. 18

(2) Tale comma disciplina il reato impossibile che è tale   ancora, ricollegando la tematica del reato impossibile
                o per la inidoneità dell'azione posta in essere ovvero per   al  principio  di  offensività,  si  potrà  ritenere,  ad
                l'inesistenza  dell'oggetto  che  l'azione  doveva  ledere  o   esempio,  che  colui  il  quale  rubi  una  ciliegia  da  un
                porre  in  pericolo.  Ad  esempio,  se  Tizio  spara  con  una   albero non è punibile ai sensi dell'art. 624, in quanto,
                pistola di scarso potenziale verso Caio che si trova su di   pur avendo posto in essere la condotta descritta dalla
                una collina a 2 km di distanza, vi è reato impossibile per   norma,  essa  in  concreto  è  inidonea  a  ledere  il  bene
                inidoneità  dell'azione;  se  un  terrorista  spara  verso  le   giuridico  «patrimonio»  protetto  dalla  norma  sicché  si
                finestre di una vecchia caserma abbandonata ritenendo   avrà reato impossibile (non punibile).
                che all'interno vi siano dei militari i quali, invece, già da
                tempo  alloggiano  altrove,  vi  è  reato  impossibile  per   ² Termine latino che significa meglio.
                inesistenza  dell'oggetto.  L'inidoneità  deve  essere
                assoluta,  nel  senso  che  rispetto  ad  essa  il  verificarsi   (3) Altra ipotesi di reato impossibile è quella derivante
                dell'evento  deve  apparire  impossibile  (e  non  soltanto   dalla inesistenza dell'oggetto da offendere o mettere
                improbabile).  La  dottrina  ha  elaborato  sull'argomento   in  pericolo.  Anche  in  tale  caso  la  valutazione
                due  teorie.  Secondo  la  dottrina  tradizionale  il  reato   dell'inesistenza  deve  essere  fatta  in  concreto  ed  «ex
                impossibile per inidoneità dell'azione non è altro che un   ante»: ad esempio, se Tizio pone la mano nella tasca
                tentativo  inidoneo,  sicché  l'art.  49,  c.  2,  sarebbe  un   di Caio per asportargli il borsellino, senza riuscirci per
                inutile  duplicato,  in  negativo,  dell'art.  56.  Pertanto,  di   la  sua  assenza,  risponderà  egualmente  di  tentato
                fronte ad una determinata condotta dell'agente che non   furto  (e  non  di  reato  impossibile),  in  quanto  al
                ha prodotto l'evento lesivo o pericoloso, con un giudizio   momento  dell'inizio  dell'azione  (con  valutazione,
                di  prognosi  postuma  (ex  ante  ed  in  concreto),  è   quindi,  in  concreto  ed  «ex  ante»),  l'esistenza  del
                necessario  valutare  la  idoneità  dell'azione:  se  l'esito   portafoglio  era  verosimile.  Sicché  se  il  reato  non  si
                della valutazione è negativo, vi è reato impossibile (art.   consuma  per  un'inesistenza  assoluta  dell'oggetto,  si
                49,  c.  2);  se  l'esito  è  positivo,  si  avrà  reato  tentato   avrà reato impossibile (art. 49, c. 2); se non si realizza
                (rectius ² delitto tentato: art. 56). Tale dottrina, seguita   per   un'inesistenza   relativa   (occasionale   o
                anche dalla giurisprudenza, precisa che la insufficienza   temporanea), si avrà tentativo punibile (art. 56).
                causale  dell'azione  va  valutata  in  concreto  (non
                astrattamente)  e  con  giudizio  ex  ante  (cioè  ponendosi   (4) Se Tizio spara con una pistola di scarso potenziale
                idealmente  nella  situazione  che  l'agente  si  è   verso  Caio  che  si  trova  a  2  km  di  distanza  (reato
                rappresentata prima dell'azione): infatti, con valutazione   impossibile),  pur  sempre  egli  dovrà  rispondere  di
                ex post, ogni volta che l'evento non si realizza dovrebbe   detenzione  e  porto  abusivo  d'arma  (l.  497/1974),
                affermarsi che la condotta era inidonea. Si è ritenuto, ad   nonché di esplosioni pericolose (art. 703).
                esempio,  che  il  preventivo  appostamento  della  polizia
                sul  luogo  del  delitto  ed  il  successivo  intervento  della   (5) A proposito del reato impossibile, si è anche detto
                stessa, che evita la consumazione del reato, non siano   che esso integra la categoria dei c.d. quasi-reato, ciò
                sufficienti,  di  per  sé,  a  rendere  l'azione  assolutamente   in  quanto,  pur  non  sussistendo  l'illecito  penale,  alla
                inidonea  ed  inadeguata  al  fine  a  cui  era  diretta,  in   condotta  dell'agente  si  riconnette  pur  sempre  la
                quanto,  con  valutazione  in  concreto  ed  ex  ante,  essa   possibilità di applicazione di una misura di sicurezza.
                poteva  essere  portata  a  conclusione.  Una  dottrina  più
                recente, contestando quella tradizionale la quale, come
                visto, porta ad una valutazione di superfluità dell'art. 49,
                c.  2,  rispetto  all'art.  56,  rivendica  una  funzione
                autonoma  del  reato  impossibile  rispetto  al  tentativo
                inidoneo. Tale teoria è un'implicazione del c.d. principio
                di offensività (derivante dalla «concezione realistica del
                reato»), per il quale il reato deve effettivamente ledere o
                mettere  in  pericolo  (offendere)  il  bene  tutelato  dalla
                norma,  altrimenti  lo  scarto  tra  tipicità  formale  della
                condotta  ed  offesa  al  bene  tutelato  rende  la  condotta
                medesima non punibile. Pertanto, per i sostenitori di tale
                recente  dottrina,  se  un  soggetto  compie  singoli  atti
                concretamente non idonei a produrre l'evento, si avrà un
                tentativo  inidoneo  e  non  punibile  (art.  56);  se,  invece,
                l'agente  pone  in  essere  l'intera  condotta,  ma  questa  è
                inidonea ad offendere il bene, si avrà reato impossibile
                (art. 49, c. 2). A titolo esemplificativo, se Tizio opera una
                falsificazione  di  banconote  in  modo  estremamente
                grossolano,  egli  ha  posto  in  essere  interamente  la
                condotta descritta dalla norma incriminatrice (art. 453),
                ma la grossolanità del falso rende impossibile l'offesa o
                la  messa  in  pericolo  della  «fede  pubblica»,  sicché  la
                fattispecie rientrerà nell'ipotesi di cui all'art. 49, c. 2. Ed





                                                                                    LEX ET IUSTITIA  018
   13   14   15   16   17   18   19   20