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(2) Tale comma disciplina il reato impossibile che è tale ancora, ricollegando la tematica del reato impossibile
o per la inidoneità dell'azione posta in essere ovvero per al principio di offensività, si potrà ritenere, ad
l'inesistenza dell'oggetto che l'azione doveva ledere o esempio, che colui il quale rubi una ciliegia da un
porre in pericolo. Ad esempio, se Tizio spara con una albero non è punibile ai sensi dell'art. 624, in quanto,
pistola di scarso potenziale verso Caio che si trova su di pur avendo posto in essere la condotta descritta dalla
una collina a 2 km di distanza, vi è reato impossibile per norma, essa in concreto è inidonea a ledere il bene
inidoneità dell'azione; se un terrorista spara verso le giuridico «patrimonio» protetto dalla norma sicché si
finestre di una vecchia caserma abbandonata ritenendo avrà reato impossibile (non punibile).
che all'interno vi siano dei militari i quali, invece, già da
tempo alloggiano altrove, vi è reato impossibile per ² Termine latino che significa meglio.
inesistenza dell'oggetto. L'inidoneità deve essere
assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi (3) Altra ipotesi di reato impossibile è quella derivante
dell'evento deve apparire impossibile (e non soltanto dalla inesistenza dell'oggetto da offendere o mettere
improbabile). La dottrina ha elaborato sull'argomento in pericolo. Anche in tale caso la valutazione
due teorie. Secondo la dottrina tradizionale il reato dell'inesistenza deve essere fatta in concreto ed «ex
impossibile per inidoneità dell'azione non è altro che un ante»: ad esempio, se Tizio pone la mano nella tasca
tentativo inidoneo, sicché l'art. 49, c. 2, sarebbe un di Caio per asportargli il borsellino, senza riuscirci per
inutile duplicato, in negativo, dell'art. 56. Pertanto, di la sua assenza, risponderà egualmente di tentato
fronte ad una determinata condotta dell'agente che non furto (e non di reato impossibile), in quanto al
ha prodotto l'evento lesivo o pericoloso, con un giudizio momento dell'inizio dell'azione (con valutazione,
di prognosi postuma (ex ante ed in concreto), è quindi, in concreto ed «ex ante»), l'esistenza del
necessario valutare la idoneità dell'azione: se l'esito portafoglio era verosimile. Sicché se il reato non si
della valutazione è negativo, vi è reato impossibile (art. consuma per un'inesistenza assoluta dell'oggetto, si
49, c. 2); se l'esito è positivo, si avrà reato tentato avrà reato impossibile (art. 49, c. 2); se non si realizza
(rectius ² delitto tentato: art. 56). Tale dottrina, seguita per un'inesistenza relativa (occasionale o
anche dalla giurisprudenza, precisa che la insufficienza temporanea), si avrà tentativo punibile (art. 56).
causale dell'azione va valutata in concreto (non
astrattamente) e con giudizio ex ante (cioè ponendosi (4) Se Tizio spara con una pistola di scarso potenziale
idealmente nella situazione che l'agente si è verso Caio che si trova a 2 km di distanza (reato
rappresentata prima dell'azione): infatti, con valutazione impossibile), pur sempre egli dovrà rispondere di
ex post, ogni volta che l'evento non si realizza dovrebbe detenzione e porto abusivo d'arma (l. 497/1974),
affermarsi che la condotta era inidonea. Si è ritenuto, ad nonché di esplosioni pericolose (art. 703).
esempio, che il preventivo appostamento della polizia
sul luogo del delitto ed il successivo intervento della (5) A proposito del reato impossibile, si è anche detto
stessa, che evita la consumazione del reato, non siano che esso integra la categoria dei c.d. quasi-reato, ciò
sufficienti, di per sé, a rendere l'azione assolutamente in quanto, pur non sussistendo l'illecito penale, alla
inidonea ed inadeguata al fine a cui era diretta, in condotta dell'agente si riconnette pur sempre la
quanto, con valutazione in concreto ed ex ante, essa possibilità di applicazione di una misura di sicurezza.
poteva essere portata a conclusione. Una dottrina più
recente, contestando quella tradizionale la quale, come
visto, porta ad una valutazione di superfluità dell'art. 49,
c. 2, rispetto all'art. 56, rivendica una funzione
autonoma del reato impossibile rispetto al tentativo
inidoneo. Tale teoria è un'implicazione del c.d. principio
di offensività (derivante dalla «concezione realistica del
reato»), per il quale il reato deve effettivamente ledere o
mettere in pericolo (offendere) il bene tutelato dalla
norma, altrimenti lo scarto tra tipicità formale della
condotta ed offesa al bene tutelato rende la condotta
medesima non punibile. Pertanto, per i sostenitori di tale
recente dottrina, se un soggetto compie singoli atti
concretamente non idonei a produrre l'evento, si avrà un
tentativo inidoneo e non punibile (art. 56); se, invece,
l'agente pone in essere l'intera condotta, ma questa è
inidonea ad offendere il bene, si avrà reato impossibile
(art. 49, c. 2). A titolo esemplificativo, se Tizio opera una
falsificazione di banconote in modo estremamente
grossolano, egli ha posto in essere interamente la
condotta descritta dalla norma incriminatrice (art. 453),
ma la grossolanità del falso rende impossibile l'offesa o
la messa in pericolo della «fede pubblica», sicché la
fattispecie rientrerà nell'ipotesi di cui all'art. 49, c. 2. Ed
LEX ET IUSTITIA 018