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Dispositivo dell'art. 49 Codice Penaleispositivo dell'art. 49 Codice Penale
Dispositivo dell'art. 48 Codice PenaleDispositivo dell'art. 48 Codice Penale Dispositivo dell'art. 49 Codice PenaleDispositivo dell'art. 49 Codice Penale
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Dispositivo dell'art. 48 Codice Penaleispositivo dell'art. 48 Codice Penale
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Reato supposto erroneamente e reato impossibileeato supposto erroneamente e reato impossibile
E Reato supposto erroneamente e reato impossibileReato supposto erroneamente e reato impossibile
Errore determinato dall’altrui ingannorrore determinato dall’altrui inganno
Errore determinato dall’altrui ingannoErrore determinato dall’altrui inganno
Capo I - Del reato consumato e tentato Capo I - Del reato consumato e tentato
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano Non è punibile chi commette un fatto non costituente
anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è reato, nella supposizione erronea che esso costituisca
determinato dall'altrui inganno (1); ma, in tal caso, del reato (1). La punibilità è altresì esclusa quando, per la
fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi inidoneità dell'azione (2)o per la inesistenza dell'oggetto
l'ha determinata a commetterlo (2). di essa (3), è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Commento: Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se
concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato
(1) Nell'art. 47 è stabilito il principio per il quale l'errore diverso, si applica la pena stabilita per il reato
sul fatto costituente reato esclude la colpevolezza. effettivamente commesso (4). Nel caso indicato nel
Orbene tale disciplina si applica al soggetto caduto in primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
errore anche quando la falsa rappresentazione venga prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza (5).
determinata dall'altrui inganno. L'agente vittima
dell'inganno, in quanto caduto in errore, andrà esente da
pena, salvo che il suo errore non sia incolpevole [v. 47 Commento:
nota ], e cioè inescusabile; in tal caso, infatti, ferma la (1) Il comma 1 disciplina il c.d. reato putativo¹, che è un
non configurabilità del dolo, risponderà del reato a titolo
di colpa (sempre che il fatto sia punibile a tale titolo: reato esistente solo nella mente dell'agente ma non
nell'esempio fatto sopra, non esistendo il nella realtà dei fatti, in quanto il soggetto crede di
commettere un fatto penalmente illecito mentre questo
favoreggiamento colposo, l'agente andrebbe esente da non è tale per l'ordinamento. Il reato putativo, essendo
responsabilità penale). un «non reato», non è punibile; tale previsione non è
(2) Tale inciso disciplina la responsabilità penale del altro che una applicazione del principio di legalità.
soggetto il quale ha esercitato l'inganno. È previsto, Nell'elaborazione dottrinaria, il reato putativo può essere
di vari tipi: reato putativo per errore di diritto, che è
infatti, che del fatto commesso dall'autore immediato determinato da errore sulla rappresentazione di una
(incolpevole perché in errore), risponda l'autore mediato norma: ad esempio, sono convinto di aver commesso un
(cioè colui che volontariamente l'abbia indotto in errore).
reato, mentre la norma penale che lo prevedeva è stata
da tempo abrogata; reato putativo per errore di fatto,
che si verifica quando difetta un elemento materiale per
inquadrare il fatto in una reale fattispecie criminosa: ad
es. ritengo di aver commesso un furto, mentre invece ho
asportato una cosa di mia proprietà. In tal caso, per
completare la fattispecie difetta l'elemento dell'«altruità»
della cosa; reato putativo per errore sulle scriminanti,
che si verifica allorché l'agente ponga in essere un fatto
corrispondente alla norma penale incriminatrice, ma in
presenza di una causa di giustificazione scriminante che
egli, però, non si rappresenta come esistente: ad es. non
è punibile per pascolo abusivo [v. 636] il garzone che,
ignorando l'autorizzazione al pascolo data dal
proprietario di un fondo al proprietario del gregge [v.
50], ha fatto pascolare sul fondo altrui ritenendo di farlo
abusivamente.
¹ Considerato come tale per supposizione.
LEX ET IUSTITIA 017