Page 17 - Legge_1
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                                                              Dispositivo dell'art. 49 Codice Penaleispositivo dell'art. 49 Codice Penale
                Dispositivo dell'art. 48 Codice PenaleDispositivo dell'art. 48 Codice Penale    Dispositivo dell'art. 49 Codice PenaleDispositivo dell'art. 49 Codice Penale
                D
                Dispositivo dell'art. 48 Codice Penaleispositivo dell'art. 48 Codice Penale
                                                              R
                                                              Reato supposto erroneamente e reato impossibileeato supposto erroneamente e reato impossibile
                E                                             Reato supposto erroneamente e reato impossibileReato supposto erroneamente e reato impossibile
                Errore  determinato dall’altrui ingannorrore  determinato dall’altrui inganno
                Errore  determinato dall’altrui ingannoErrore  determinato dall’altrui inganno
                Capo I - Del reato consumato e tentato        Capo I - Del reato consumato e tentato


                Le  disposizioni  dell'articolo  precedente  si  applicano   Non  è  punibile  chi  commette  un  fatto  non  costituente
                anche  se  l'errore  sul  fatto  che  costituisce  il  reato  è   reato,  nella  supposizione  erronea  che  esso  costituisca
                determinato  dall'altrui  inganno  (1);  ma,  in  tal  caso,  del   reato (1). La punibilità è altresì esclusa quando, per la
                fatto  commesso  dalla  persona  ingannata  risponde  chi   inidoneità dell'azione (2)o per la inesistenza dell'oggetto
                l'ha determinata a commetterlo (2).           di essa (3), è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
                Commento:                                     Nei  casi  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti,  se
                                                              concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato
                (1) Nell'art. 47 è stabilito il principio per il quale l'errore   diverso,  si  applica  la  pena  stabilita  per  il  reato
                sul  fatto  costituente  reato  esclude  la  colpevolezza.   effettivamente  commesso  (4).  Nel  caso  indicato  nel
                Orbene  tale  disciplina  si  applica  al  soggetto  caduto  in   primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
                errore  anche  quando  la  falsa  rappresentazione  venga   prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza (5).
                determinata   dall'altrui   inganno.   L'agente   vittima
                dell'inganno, in quanto caduto in errore, andrà esente da
                pena, salvo che il suo errore non sia incolpevole [v. 47   Commento:
                nota  ],  e  cioè  inescusabile;  in tal  caso,  infatti,  ferma  la   (1) Il comma 1 disciplina il c.d. reato putativo¹, che è un
                non configurabilità del dolo, risponderà del reato a titolo
                di  colpa  (sempre  che  il  fatto  sia  punibile  a  tale  titolo:   reato  esistente  solo  nella  mente  dell'agente  ma  non
                nell'esempio   fatto   sopra,   non   esistendo   il   nella  realtà  dei  fatti,  in  quanto  il  soggetto  crede  di
                                                              commettere un fatto penalmente illecito mentre questo
                favoreggiamento  colposo,  l'agente  andrebbe  esente  da   non è tale per l'ordinamento. Il reato putativo, essendo
                responsabilità penale).                       un  «non  reato»,  non  è  punibile;  tale  previsione  non  è

                (2)  Tale  inciso  disciplina  la  responsabilità  penale  del   altro  che  una  applicazione  del  principio  di  legalità.
                soggetto  il  quale  ha  esercitato  l'inganno.  È  previsto,   Nell'elaborazione dottrinaria, il reato putativo può essere
                                                              di  vari  tipi:  reato  putativo  per  errore  di  diritto,  che  è
                infatti,  che  del  fatto  commesso  dall'autore  immediato   determinato  da  errore  sulla  rappresentazione  di  una
                (incolpevole perché in errore), risponda l'autore mediato   norma: ad esempio, sono convinto di aver commesso un
                (cioè colui che volontariamente l'abbia indotto in errore).
                                                              reato, mentre la norma penale che lo prevedeva è stata
                                                              da  tempo  abrogata;  reato  putativo  per  errore  di  fatto,
                                                              che si verifica quando difetta un elemento materiale per
                                                              inquadrare il fatto in una reale fattispecie criminosa: ad
                                                              es. ritengo di aver commesso un furto, mentre invece ho

                                                              asportato  una  cosa  di  mia  proprietà.  In  tal  caso,  per
                                                              completare la fattispecie difetta l'elemento dell'«altruità»
                                                              della  cosa;  reato  putativo  per  errore  sulle  scriminanti,
                                                              che si verifica allorché l'agente ponga in essere un fatto
                                                              corrispondente alla norma penale incriminatrice, ma in

                                                              presenza di una causa di giustificazione scriminante che
                                                              egli, però, non si rappresenta come esistente: ad es. non

                                                              è punibile per pascolo abusivo [v. 636] il garzone che,
                                                              ignorando  l'autorizzazione  al  pascolo  data  dal
                                                              proprietario  di  un  fondo  al  proprietario  del  gregge  [v.
                                                              50], ha fatto pascolare sul fondo altrui ritenendo di farlo
                                                              abusivamente.

                                                              ¹ Considerato come tale per supposizione.




                                                                                    LEX ET IUSTITIA  017
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