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era ritenuta condizione obiettiva di punibilità anche la
sentenza dichiarativa di fallimento in relazione al reato
di bancarotta (art. 216, l. fall.). Oggigiorno, però,
concordemente dottrina e giurisprudenza ritengono che
la sentenza di fallimento sia vero e proprio elemento
costitutivo del reato. In dottrina si suole distinguere tra: -
- condizioni obiettive di punibilità intrinseche (o
improprie) che sono partecipi dell'offensività del reato in
quanto comportano un ulteriore aggravamento, e cioè
una progressione dell'offesa: ne sono esempi il pubblico
Dispositivo dell'art. 45 Codice Penaleispositivo dell'art. 45 Codice Penale
D
Dispositivo dell'art. 45 Codice PenaleDispositivo dell'art. 45 Codice Penale
scandalo (art. 564) e il pericolo di malattia nell'ambito di
Caso fortuito o di forza maggioreCaso fortuito o di forza maggiore
Caso fortuito o di forza maggioreaso fortuito o di forza maggiore
C
mezzi di correzione (art. 571); -- condizioni obiettive di
punibilità estrinseche (o proprie) che sono quelle, Capo I - Del reato consumato e tentato
invece, estranee all'offensività del fatto e che con essa
Non è punibile (1) chi ha commesso il fatto per caso
non hanno legami: ne sono esempi l'annullamento del fortuito (2) o per forza maggiore (3).
matrimonio (art. 588) e la sorpresa in flagranza nel
reato di cui agli artt. 707, 708, 720. Le condizioni
obiettive di punibilità vanno tenute distinte dalle
condizioni di procedibilità: le prime, infatti, attengono al Commento:
diritto penale sostanziale; le seconde (ad es. la querela
(1) La presenza del caso fortuito o della forza
[v. 120]; la richiesta di procedimento: [v. 128]) maggiore nella previsione della presente norma
attengono al diritto processuale e condizionano la esclude non semplicemente la punibilità (cioè
possibilità o meno della celebrazione di un processo l'applicazione della sanzione), ma la configurabilità
stessa del reato, per il difetto di uno dei suoi elementi
penale per un fatto-reato già commesso.
costitutivi essenziali: la colpevolezza.
(2) Tale inciso disciplina il rapporto tra condizioni
(2) Tale potere eccezionale (imprevisto ed
obiettive di punibilità e colpevolezza (v. artt. 42, 43). La
imprevedibile) esclude l'elemento psicologico del
norma è ispirata ad un criterio di imputazione delle reato (dolo o colpa), sicché il fatto commesso non
condizioni a titolo di responsabilità oggettiva [v. 42, costituisce illecito penale. Ad esempio, se un
nota]: in sostanza è indifferente quale sia automobilista percorre una strada cittadina a
moderatissima velocità e contro il suo veicolo va ad
l'atteggiamento psicologico dell'agente circa l'evento
urtare un ciclista, il quale proviene a tutta velocità,
costituente la condizione obiettiva di punibilità, ed è, uscendo da un portone e saltando il marciapiede, le
perciò, irrilevante un eventuale errore sulla sua eventuali lesioni patite dal ciclista non potranno
esistenza. Ad esempio, in caso di incesto [v. 564], essere ricondotte a «colpa» dell'automobilista, bensì al
«caso fortuito».
l'agente sarà punibile anche se non voleva determinare
il pubblico scandalo od anche se non pensava si (3) Si dice, in tal caso, che l'agente ha incontrato una
sarebbe verificato; ciò che conta è esclusivamente «vis maior cui resisti non potest» (maggiore della
l'oggettivo realizzarsi del pubblico scandalo. Secondo propria forza e a cui non si può resistere) e che,
quindi, il soggetto «agitur sed non agit» (locuzione latina:
recenti orientamenti dottrinari, però, la valorizzazione
non ha agito ma è stato fatto agire). Ad esempio un
nel nostro ordinamento del principio di colpevolezza imbianchino, mentre si trova su di un'impalcatura,
(sent. C. Cost. 364/1988 [v. 42]), non può non viene sbalzato giù da un colpo di vento e nella caduta
determinare una rivisitazione della problematica dei travolge un passante uccidendolo: egli non sarà
punibile perché sebbene la sua azione abbia
rapporti tra condizioni obiettive di punibilità e
cagionato l'evento, tale azione è stata determinata da
colpevolezza. In particolare, si è affermato che quanto «forza maggiore». In tal caso, infatti difetta proprio il
alle condizioni c.d. estrinseche, esse possono essere nesso psichico tra la condotta e l'evento, il quale non
imputate a titolo di responsabilità oggettiva; quanto alle è stato commesso con coscienza e volontà [v. 42].
condizioni c.d. intrinseche, esse non si sottraggono al
principio di colpevolezza, sicché rispetto al loro
verificarsi l'atteggiamento psichico dell'agente deve
essere caratterizzato almeno dalla colpa.
LEX ET IUSTITIA 014