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era  ritenuta  condizione  obiettiva  di  punibilità  anche  la
                sentenza dichiarativa di fallimento in relazione al reato

                di  bancarotta  (art.  216,  l.  fall.).  Oggigiorno,  però,
                concordemente dottrina e giurisprudenza ritengono che

                la  sentenza  di  fallimento  sia  vero  e  proprio  elemento

                costitutivo del reato. In dottrina si suole distinguere tra: -

                -  condizioni  obiettive  di  punibilità  intrinseche  (o
                improprie) che sono partecipi dell'offensività del reato in

                quanto  comportano  un  ulteriore  aggravamento,  e  cioè

                una progressione dell'offesa: ne sono esempi il pubblico
                                                              Dispositivo dell'art. 45 Codice Penaleispositivo dell'art. 45 Codice Penale
                                                              D
                                                              Dispositivo dell'art. 45 Codice PenaleDispositivo dell'art. 45 Codice Penale
                scandalo (art. 564) e il pericolo di malattia nell'ambito di
                                                              Caso fortuito o di forza maggioreCaso fortuito o di forza maggiore
                                                              Caso fortuito o di forza maggioreaso fortuito o di forza maggiore
                                                              C
                mezzi  di  correzione  (art.  571); --  condizioni  obiettive  di
                punibilità  estrinseche  (o  proprie)  che  sono  quelle,   Capo I - Del reato consumato e tentato

                invece, estranee all'offensività del fatto e che con essa
                                                              Non è punibile (1) chi ha commesso il fatto per caso
                non  hanno  legami:  ne  sono  esempi  l'annullamento  del   fortuito (2) o per forza maggiore (3).
                matrimonio  (art.  588)  e  la  sorpresa  in  flagranza  nel
                reato  di  cui  agli  artt.  707,  708,  720.  Le  condizioni

                obiettive  di  punibilità  vanno  tenute  distinte  dalle
                condizioni di procedibilità: le prime, infatti, attengono al   Commento:
                diritto penale sostanziale; le seconde (ad es. la querela
                                                              (1)  La  presenza  del  caso  fortuito  o  della  forza
                [v.  120];  la  richiesta  di  procedimento:  [v.  128])   maggiore  nella  previsione  della  presente  norma
                attengono  al  diritto  processuale  e  condizionano  la   esclude  non  semplicemente  la  punibilità  (cioè
                possibilità  o  meno  della  celebrazione  di  un  processo   l'applicazione  della  sanzione),  ma  la  configurabilità
                                                              stessa del reato, per il difetto di uno dei suoi elementi
                penale per un fatto-reato già commesso.
                                                              costitutivi essenziali: la colpevolezza.
                (2)  Tale  inciso  disciplina  il  rapporto  tra  condizioni
                                                              (2)   Tale   potere   eccezionale   (imprevisto   ed
                obiettive di punibilità e colpevolezza (v. artt. 42, 43). La
                                                              imprevedibile)  esclude  l'elemento  psicologico  del
                norma  è  ispirata  ad  un  criterio  di  imputazione  delle   reato  (dolo  o  colpa),  sicché  il  fatto  commesso  non
                condizioni  a  titolo  di  responsabilità  oggettiva  [v.  42,   costituisce  illecito  penale.  Ad  esempio,  se  un
                nota]:   in   sostanza   è   indifferente   quale   sia   automobilista  percorre  una  strada  cittadina  a
                                                              moderatissima  velocità  e  contro  il  suo  veicolo  va  ad
                l'atteggiamento  psicologico  dell'agente  circa  l'evento
                                                              urtare  un  ciclista,  il  quale  proviene  a  tutta  velocità,
                costituente  la  condizione  obiettiva  di  punibilità,  ed  è,   uscendo da un portone e saltando il marciapiede, le
                perciò,  irrilevante  un  eventuale  errore  sulla  sua   eventuali  lesioni  patite  dal  ciclista  non  potranno
                esistenza.  Ad  esempio,  in  caso  di  incesto  [v.  564],   essere ricondotte a «colpa» dell'automobilista, bensì al
                                                              «caso fortuito».
                l'agente sarà punibile anche se non voleva determinare

                il  pubblico  scandalo  od  anche  se  non  pensava  si   (3) Si dice, in tal caso, che l'agente ha incontrato una
                sarebbe  verificato;  ciò  che  conta  è  esclusivamente   «vis  maior  cui  resisti  non  potest»  (maggiore  della
                l'oggettivo  realizzarsi  del  pubblico  scandalo.  Secondo   propria  forza  e  a  cui  non  si  può  resistere)  e  che,
                                                              quindi, il soggetto «agitur sed non agit» (locuzione latina:
                recenti  orientamenti  dottrinari,  però,  la  valorizzazione
                                                              non  ha  agito  ma  è  stato  fatto  agire).  Ad  esempio  un
                nel  nostro  ordinamento  del  principio  di  colpevolezza   imbianchino,  mentre  si  trova  su  di  un'impalcatura,
                (sent.  C.  Cost.  364/1988  [v.  42]),  non  può  non   viene sbalzato giù da un colpo di vento e nella caduta
                determinare  una  rivisitazione  della  problematica  dei   travolge  un  passante  uccidendolo:  egli  non  sarà
                                                              punibile  perché  sebbene  la  sua  azione  abbia
                rapporti  tra  condizioni  obiettive  di  punibilità  e
                                                              cagionato l'evento, tale azione è stata determinata da
                colpevolezza.  In  particolare,  si  è  affermato  che  quanto   «forza  maggiore».  In  tal  caso,  infatti  difetta  proprio  il
                alle  condizioni  c.d.  estrinseche,  esse  possono  essere   nesso psichico tra la condotta e l'evento, il quale non
                imputate a titolo di responsabilità oggettiva; quanto alle   è stato commesso con coscienza e volontà [v. 42].

                condizioni  c.d.  intrinseche,  esse  non  si  sottraggono  al

                principio  di  colpevolezza,  sicché  rispetto  al  loro
                verificarsi  l'atteggiamento  psichico  dell'agente  deve
                essere caratterizzato almeno dalla colpa.




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