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escluso  dall'errore),  ma,  eventualmente,  per  omicidio   contenuto  di  una  sentenza  civile  intervenuta
                colposo  (per  la  negligenza  del  suo  comportamento).   sull'argomento,  cade  in  un  errore  di  diritto  che  gli
                L'errore escludente la punibilità (a titolo di dolo) è quello   impedisce di riconoscere la «qualità» dell'altruità della
                c.d.  essenziale  cioè  che  cade  su  uno  degli  elementi   cosa, percezione necessaria per configurare il dolo del
                essenziali  per  la sussistenza  del  reato. Di regola sono,   reato  di  furto.  Altra  dottrina,  partendo  dalla
                invece,  irrilevanti  l'errore  sull'oggetto  (es.:  credo  che  la   considerazione della difficoltà di distinguere tra norme
                bicicletta che rubo sia di Tizio, invece è di Caio); l'errore   integratrici  e  non  integratrici  del  precetto  penale,  ed
                sulla  persona  (es.:  infliggo  un pugno  alle  spalle  di  una   argomentando  che  in  sostanza  ogni  norma
                persona  che  credo  sia  il  mio  nemico,  invece  è un'altra   extrapenale   richiamata,   implicitamente   od
                persona);  l'errore  sul  nesso  causale  (es.:  credo  di   esplicitamente dalla norma penale, finisce per essere
                uccidere Caio facendolo precipitare da una scogliera ed,   sua  integrazione,  ha  osservato  che  la  citata  dottrina
                invece, muore annegando).                     tradizionale  finiva  per  dare  una  interpretazione
                                                              abrogatrice   del   terzo   comma   dell'art.   47,
                (3)  Una  volta  verificatosi  l'errore  di  fatto,  esclusa  la   praticamente destinato alla inapplicabilità. Sicché si è
                punibilità a titolo di dolo, è necessario valutare se il fatto   ritenuto  di  individuare  il  contenuto  del  comma  3,
                commesso  possa  essere  punito  a  titolo  di  colpa   come  finalizzato  alla  disciplina  dell'errore  sugli
                (sempreché sia previsto il fatto come reato colposo). A   elementi  normativi  della  fattispecie  penale.  Sono
                tale proposito, bisogna distinguere tra: errore scusabile,   elementi  normativi,  quelli  che  trovano  la  loro
                che si realizza quando nessun rimprovero, nemmeno di   esplicazione in leggi diverse da quelle penali (es.: per
                semplice  leggerezza,  può  essere  mosso  all'agente   l'«altruità» della cosa, le norme civilistiche sul diritto di
                caduto  in  errore;  errore  inescusabile,  quando  è  stato   proprietà)   e   che   costituiscono   presupposto
                determinato  da  negligenza,  imprudenza  od  imperizia   («normativo»)  di  qualificazione  di  un  elemento  del
                dell'agente e, quindi, da sua colpa.          fatto.  La  più  recente  dottrina,  invece,  partendo  dalla
                                                              osservazione  della  equivocità  della  formulazione
                (4)  Ad  esempio  se  Tizio,  ignorando  di  possedere  la   dell'art. 47, il quale è intitolato nella rubrica «errore di
                qualifica di pubblico ufficiale, si appropria di una somma   fatto» ma in realtà nel suo seno disciplina l'«errore sul
                di  denaro  di  cui  ha  la  disponibilità  in  ragione  del  suo   fatto», osserva che la vera contrapposizione dovrebbe
                ufficio, non risponderà di reato di peculato [v. 314] ma   sussistere tra «errore sul fatto» ed «errore sul divieto».
                di reato di appropriazione indebita [v. 616]. In tal caso,   Quest'ultimo  si  realizza  allorché  il  soggetto  si
                quindi,  l'errore  sull'elemento  specializzante  della   rappresenta, vuole e realizza un fatto materiale, che è
                fattispecie (qualità di pubblico ufficiale della vittima) non   perfettamente  identico  a  quello  vietato  dalla  norma
                esclude  la  punibilità  a  titolo  di  dolo,  sebbene  per  un   penale, ma che egli, per errore su questa, crede che
                reato diverso (l'appropriazione indebita).    non  sia  vietato  e,  quindi,  non  costituisca  reato.
                                                              L'errore  sul  fatto  che  costituisce  reato  si  ha,  invece,
                (5)  La  dottrina  dominante,  escludendo  la  rilevanza   quando  il  soggetto,  che  ben  può  avere  una  esatta
                dell'errore su norma penale e quindi sul precetto, salvo   conoscenza della norma penale, crede di realizzare un
                le  ipotesi  di  errore  inescusabile  [v.  5],  con  riguardo   fatto  diverso  da  quello  vietato  dalla  norma  penale.
                all'errore  su  norme  extrapenali,  distingue  tra  norme   Sicché,  mentre  l'errore  sul  divieto  non  è  idoneo  a
                integratrici del precetto penale (per cui non vi sarebbe   escludere  il  dolo,  operando  il  disposto  dell'art.  5,
                l'efficacia scusante dell'errore) e norme non integratrici   l'errore  sul  fatto  fa  venir  meno  la  colpevolezza
                (per  le  quali  l'errore  su  di  esse  avrebbe  effetto  di   operando il disposto dell'art. 47.
                esclusione  della  colpevolezza:  art.  47,  c.  3).  Premesso
                che  non  ogni  norma  che  si  trovi  al  di  fuori  del  codice   (6) Cfr. art. 15, d.lgs. 10-3-2000, n. 74 (Disciplina dei
                penale  è  extrapenale,  ben  potendo  individuarsi  norme   reati  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
                penali  in  altri  rami  del  diritto,  si  ritiene  che  siano   aggiunto).
                integratrici  quelle  che  danno  maggiore  concretezza  al
                precetto  penale  precisandolo  (es.:  il  presupposto  di
                pubblico  ufficiale  nel  reato  di  peculato),  ovvero  quelle
                integranti  le  norme  penali  in  bianco  (es.:  l'elenco delle
                sostanze  stupefacenti,  contenute  in  un  decreto
                ministeriale, il cui traffico costituisce reato). Sono norme
                non  integratrici tutte  le  altre  norme  extrapenali  (es.:  le
                norme  sulla  proprietà  che  consentono  di  identificare  il
                concetto  di  «altruità»  della  cosa  nel  reato  di  furto  [v.
                624]). Sicché l'errore che verta sulle norme integratrici
                sarebbe irrilevante ai sensi dell'art. 5, in quanto errore
                su legge penale, come tale inescusabile salve le ipotesi
                di scusabilità; l'errore su norma non integratrice sarebbe
                invece  rilevante  per  escludere  la  colpevolezza  ai  sensi
                del  presente  comma  dell'art.  47.  Per  fare  un  esempio,
                se Tizio si impossessa di una cosa altrui scambiandola
                per  propria  a  seguito  di  erronea  interpretazione  del





                                                                                    LEX ET IUSTITIA  016
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