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escluso dall'errore), ma, eventualmente, per omicidio contenuto di una sentenza civile intervenuta
colposo (per la negligenza del suo comportamento). sull'argomento, cade in un errore di diritto che gli
L'errore escludente la punibilità (a titolo di dolo) è quello impedisce di riconoscere la «qualità» dell'altruità della
c.d. essenziale cioè che cade su uno degli elementi cosa, percezione necessaria per configurare il dolo del
essenziali per la sussistenza del reato. Di regola sono, reato di furto. Altra dottrina, partendo dalla
invece, irrilevanti l'errore sull'oggetto (es.: credo che la considerazione della difficoltà di distinguere tra norme
bicicletta che rubo sia di Tizio, invece è di Caio); l'errore integratrici e non integratrici del precetto penale, ed
sulla persona (es.: infliggo un pugno alle spalle di una argomentando che in sostanza ogni norma
persona che credo sia il mio nemico, invece è un'altra extrapenale richiamata, implicitamente od
persona); l'errore sul nesso causale (es.: credo di esplicitamente dalla norma penale, finisce per essere
uccidere Caio facendolo precipitare da una scogliera ed, sua integrazione, ha osservato che la citata dottrina
invece, muore annegando). tradizionale finiva per dare una interpretazione
abrogatrice del terzo comma dell'art. 47,
(3) Una volta verificatosi l'errore di fatto, esclusa la praticamente destinato alla inapplicabilità. Sicché si è
punibilità a titolo di dolo, è necessario valutare se il fatto ritenuto di individuare il contenuto del comma 3,
commesso possa essere punito a titolo di colpa come finalizzato alla disciplina dell'errore sugli
(sempreché sia previsto il fatto come reato colposo). A elementi normativi della fattispecie penale. Sono
tale proposito, bisogna distinguere tra: errore scusabile, elementi normativi, quelli che trovano la loro
che si realizza quando nessun rimprovero, nemmeno di esplicazione in leggi diverse da quelle penali (es.: per
semplice leggerezza, può essere mosso all'agente l'«altruità» della cosa, le norme civilistiche sul diritto di
caduto in errore; errore inescusabile, quando è stato proprietà) e che costituiscono presupposto
determinato da negligenza, imprudenza od imperizia («normativo») di qualificazione di un elemento del
dell'agente e, quindi, da sua colpa. fatto. La più recente dottrina, invece, partendo dalla
osservazione della equivocità della formulazione
(4) Ad esempio se Tizio, ignorando di possedere la dell'art. 47, il quale è intitolato nella rubrica «errore di
qualifica di pubblico ufficiale, si appropria di una somma fatto» ma in realtà nel suo seno disciplina l'«errore sul
di denaro di cui ha la disponibilità in ragione del suo fatto», osserva che la vera contrapposizione dovrebbe
ufficio, non risponderà di reato di peculato [v. 314] ma sussistere tra «errore sul fatto» ed «errore sul divieto».
di reato di appropriazione indebita [v. 616]. In tal caso, Quest'ultimo si realizza allorché il soggetto si
quindi, l'errore sull'elemento specializzante della rappresenta, vuole e realizza un fatto materiale, che è
fattispecie (qualità di pubblico ufficiale della vittima) non perfettamente identico a quello vietato dalla norma
esclude la punibilità a titolo di dolo, sebbene per un penale, ma che egli, per errore su questa, crede che
reato diverso (l'appropriazione indebita). non sia vietato e, quindi, non costituisca reato.
L'errore sul fatto che costituisce reato si ha, invece,
(5) La dottrina dominante, escludendo la rilevanza quando il soggetto, che ben può avere una esatta
dell'errore su norma penale e quindi sul precetto, salvo conoscenza della norma penale, crede di realizzare un
le ipotesi di errore inescusabile [v. 5], con riguardo fatto diverso da quello vietato dalla norma penale.
all'errore su norme extrapenali, distingue tra norme Sicché, mentre l'errore sul divieto non è idoneo a
integratrici del precetto penale (per cui non vi sarebbe escludere il dolo, operando il disposto dell'art. 5,
l'efficacia scusante dell'errore) e norme non integratrici l'errore sul fatto fa venir meno la colpevolezza
(per le quali l'errore su di esse avrebbe effetto di operando il disposto dell'art. 47.
esclusione della colpevolezza: art. 47, c. 3). Premesso
che non ogni norma che si trovi al di fuori del codice (6) Cfr. art. 15, d.lgs. 10-3-2000, n. 74 (Disciplina dei
penale è extrapenale, ben potendo individuarsi norme reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
penali in altri rami del diritto, si ritiene che siano aggiunto).
integratrici quelle che danno maggiore concretezza al
precetto penale precisandolo (es.: il presupposto di
pubblico ufficiale nel reato di peculato), ovvero quelle
integranti le norme penali in bianco (es.: l'elenco delle
sostanze stupefacenti, contenute in un decreto
ministeriale, il cui traffico costituisce reato). Sono norme
non integratrici tutte le altre norme extrapenali (es.: le
norme sulla proprietà che consentono di identificare il
concetto di «altruità» della cosa nel reato di furto [v.
624]). Sicché l'errore che verta sulle norme integratrici
sarebbe irrilevante ai sensi dell'art. 5, in quanto errore
su legge penale, come tale inescusabile salve le ipotesi
di scusabilità; l'errore su norma non integratrice sarebbe
invece rilevante per escludere la colpevolezza ai sensi
del presente comma dell'art. 47. Per fare un esempio,
se Tizio si impossessa di una cosa altrui scambiandola
per propria a seguito di erronea interpretazione del
LEX ET IUSTITIA 016