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INTRODUZIONE
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acendo riferimento alla prima definizione di "politica" (dal greco πολιτικος, politikós) la quale risale ad
Aristotele è legata al termine "polis", che in greco significa la città, la comunità dei cittadini; secondo il
filosofo, "politica" significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno
spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano.
Al di là delle definizioni, la politica in senso generale, riguardante "tutti" i soggetti facenti parte di una società, e non
esclusivamente chi fa politica attiva, ovvero opera nelle strutture deputate a determinarla, la politica è l'occuparsi di
come viene gestita la comunità. Difficilmente, oggi, ci si può esimere dall’appartenenza a qualsivoglia società, a
meno che non si faccia una scelta estrema e ci s’addentri in territori non ancora colonizzati. Gioco forza,
l’appartenenza è regolamentata da diritti e doveri. Le norme comportamentali sono legiferate in modo da punire le
violazioni di questi diritti ed indicarne la condotta (doveri) nella maniera più pertinente possibile.
Tra le tante espressioni di questa volontà, nasce il “diritto penale”. Ma cos’è il diritto penale?
Si può rispondere molto sinteticamente a questa domanda definendo il diritto penale come quella parte del diritto
che disciplina i fatti che costituiscono reato, ove per reato si intende tutto ciò che è commesso da un essere umano
e che è sottoposto a sanzioni penali. Il diritto penale trova la sua specifica regolamentazione nel codice penale.
Questo si divide in tre parti principali denominate rispettivamente:
LIBRO PRIMO – dei reati in generale;
LIBRO SECONDO – dei delitti in particolare;
LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare.
Ciascun LIBRO, al suo interno, si suddivide a sua volta in “titoli” e “capi” che verranno visti singolarmente nella
trattazione di ogni LIBRO.
Si evidenzia, inoltre, che norme penali si trovano anche all’interno di determinate leggi speciali che ne regolano
l’applicazione in base alla materia trattata e, comunque, sempre in applicazione dei principi generali stabiliti dal
codice penale (nonché dalla Costituzione italiana) salvo particolari eccezioni espressamente previste.
Michele Zannolfi
LEX ET IUSTITIA 05