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INTRODUZIONE


                F
                       acendo  riferimento  alla  prima  definizione  di  "politica"  (dal  greco  πολιτικος,  politikós)  la  quale  risale  ad
                       Aristotele è legata al termine "polis", che in greco significa la città, la comunità dei cittadini; secondo il
                       filosofo, "politica" significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno
                       spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano.

                Al di là delle definizioni, la politica in senso generale, riguardante "tutti" i soggetti facenti parte di una società, e non
                esclusivamente chi fa politica attiva, ovvero opera nelle strutture deputate a determinarla, la politica è l'occuparsi di
                come viene gestita la comunità. Difficilmente, oggi, ci si può esimere dall’appartenenza a qualsivoglia società, a
                meno  che  non  si  faccia  una  scelta  estrema  e  ci  s’addentri  in  territori  non  ancora  colonizzati.  Gioco  forza,
                l’appartenenza è regolamentata da diritti e doveri. Le norme comportamentali sono legiferate in modo da punire le
                violazioni di questi diritti ed indicarne la condotta (doveri) nella maniera più pertinente possibile.
                Tra le tante espressioni di questa volontà, nasce il “diritto penale”. Ma cos’è il diritto penale?
                Si può rispondere molto sinteticamente a questa domanda definendo il diritto penale come quella parte del diritto
                che disciplina i fatti che costituiscono reato, ove per reato si intende tutto ciò che è commesso da un essere umano
                e che è sottoposto a sanzioni penali. Il diritto penale trova la sua specifica regolamentazione nel codice penale.
                Questo si divide in tre parti principali denominate rispettivamente:

                 LIBRO PRIMO – dei reati in generale;
                 LIBRO SECONDO – dei delitti in particolare;
                 LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare.
                Ciascun LIBRO, al suo interno, si suddivide a sua volta in “titoli” e “capi” che verranno visti singolarmente nella
                trattazione di ogni LIBRO.
                Si evidenzia, inoltre, che norme penali si trovano anche all’interno di determinate leggi speciali che ne regolano
                l’applicazione in base alla materia trattata e, comunque, sempre in applicazione dei principi generali stabiliti dal
                codice penale (nonché dalla Costituzione italiana) salvo particolari eccezioni espressamente previste.



                                                                                           Michele Zannolfi
















                                                                                     LEX ET IUSTITIA  05
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