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contrario,  verrebbe  leso  il  principio  della  personalità
                della responsabilità penale sancita dall'art. 27 Cost. [v.

                40  nota  ].  Così,  ad  esempio,  nel  caso  in  cui  il
                conducente  di  un  veicolo  investa  un  pedone
                cagionandogli  la  frattura  di  un  piede,  e  questi,
                accompagnato  all'ospedale  a  bordo  del  veicolo  di  un
                amico,  patisce  un  grave  incidente  a  seguito  del  quale

                decede,  l'evento  letale  non  potrà  ritenersi  collegato
                casualmente  alla  condotta  del  primo  conducente,  in
                quanto il secondo sinistro (causa sopravvenuta) è stato
                                                              Dispositivo dell'art. 42 Codice Penaleispositivo dell'art. 42 Codice Penale
                                                              Dispositivo dell'art. 42 Codice PenaleDispositivo dell'art. 42 Codice Penale
                da solo idoneo a produrre la morte. Sicché, in tal caso,   D
                può  dirsi  che  il  primo  investimento  non  è  causa  della   R
                                                              Responsabilitàesponsabilità
                                                              ResponsabilitàResponsabilità
                morte,  bensì  occasione  per  lo  svilupparsi  di  un  altro
                separato  e  diverso  processo  causale  dell'evento.  La   Capo I - Del reato consumato e tentato
                dottrina e la giurisprudenza dominanti hanno precisato,
                pertanto, che in tema di rapporto di causalità, la causa
                                                              Nessuno può essere punito per un'azione od omissione
                da sola sufficiente a determinare l'evento è quella che,
                                                              preveduta  dalla  legge  come  reato,  se  non  l'ha
                non  soltanto  appartiene  ad  una  serie  causale
                                                              commessa  con  coscienza  e  volontà  (1).  Nessuno  può
                completamente  autonoma  rispetto  a  quella  posta  in
                                                              essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
                essere  con  la  condotta  dell'agente,  ma  anche  quella
                                                              delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di
                che,  pur  inserendosi  nella  serie  causale  dipendente
                                                              delitto  preterintenzionale  o  colposo  espressamente
                dalla  condotta  dell'agente,  opera  per  esclusiva  forza
                                                              preveduti dalla legge (2). La legge determina i casi nei
                propria  nella  determinazione  dell'evento,  sicché  la
                                                              quali  l'evento  è  posto  altrimenti  a  carico  dell'agente,
                condotta  dell'agente,  pur  costituendo  un  precedente
                                                              come  conseguenza  della  sua  azione  od  omissione  (3).
                necessario  per  l'efficacia  della  causa  sopravvenuta,
                                                              Nelle  contravvenzioni  ciascuno  risponde  della  propria
                assume rispetto all'evento stesso non il ruolo di fattore
                                                              azione  od  omissione  cosciente  e  volontaria,  sia  essa
                causale,  ma  di  semplice  occasione.  La  disciplina  del
                                                              dolosa o colposa (4).
                comma 2 è dettata espressamente solo con riferimento
                alle  «cause  sopravvenute».  Secondo  taluni,  in  via
                analogica,  gli  stessi  principi  dovrebbero  applicarsi  per
                                                              Commento:
                l'ipotesi di cause concomitanti od antecedenti.
                                                              (1) Altro elemento costitutivo della struttura del reato [v.
                (3)  Tornando  all'esempio  esposto  nella  nota  che
                                                              Libro  I,  Titolo  III],  oltre  a  quello  oggettivo  ed
                precede, il conducente pur non rispondendo di omicidio
                                                              all'antigiuridicità,  è  l'elemento  soggettivo,  anche  detto
                colposo per l'operatività della prima parte del comma 2
                                                              colpevolezza.  La  colpevolezza,  secondo  i  sostenitori
                dell'art. 41, ben potrà essere chiamato a rispondere di
                                                              della  concezione  psicologica,  consiste  nel  rapporto
                lesioni colpose (nell'esempio: per la frattura provocata al
                                                              psicologico esistente tra il soggetto agente e l'azione che
                piede).
                                                              cagiona  l'evento.  Invece,  secondo  i  sostenitori  della
                (4) Tale comma chiarisce che le regole dettate dall'art.   concezione  normativa,  l'essenza  della  colpevolezza  va
                41  (principio  di  eguaglianza  delle  cause:  comma  1;   ravvisata nel rapporto di conflittualità tra la volontà del
                limite  di  operatività  del  principio:  comma  2)  trovano   soggetto  agente  e  la  volontà  della  società,  immanente
                applicazione  non  solo  quando  le  cause  antecedenti,   nella norma violata; sicché ciò che rileva non è tanto la
                concomitanti o sopravvenute siano circostanze naturali   volontà  dell'azione  causativa  dell'evento,  quanto
                o fortuite, ma anche quando si tratti di comportamenti   l'atteggiamento  antidoveroso  della  volontà.  Per  i
                illeciti di altri soggetti. Nell'esempio riportato nella nota ,   sostenitori  della  concezione  normativa,  presupposto
                la  precedente  malattia  della  vittima  è  un  fatto   della  colpevolezza  è  l'imputabilità  dell'agente  (cioè  la
                antecedente  naturale,  mentre  l'errore  terapeutico  dei   sua  capacità  di  intendere  e  di  volere:  [v.  85]).  Per  la
                medici è un fatto illecito altrui sopravvenuto.   dottrina  dominante,  invece,  l'imputabilità,  è  uno  stato
                                                              della  persona  che  nulla  ha  a  che  vedere  con  la

                                                              colpevolezza  per  cui  il  dolo  e  la  colpa  non  implicano
                                                              necessariamente l'imputabilità, sicché un reato (fatto +



                                                                                     LEX ET IUSTITIA  09
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