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contrario, verrebbe leso il principio della personalità
della responsabilità penale sancita dall'art. 27 Cost. [v.
40 nota ]. Così, ad esempio, nel caso in cui il
conducente di un veicolo investa un pedone
cagionandogli la frattura di un piede, e questi,
accompagnato all'ospedale a bordo del veicolo di un
amico, patisce un grave incidente a seguito del quale
decede, l'evento letale non potrà ritenersi collegato
casualmente alla condotta del primo conducente, in
quanto il secondo sinistro (causa sopravvenuta) è stato
Dispositivo dell'art. 42 Codice Penaleispositivo dell'art. 42 Codice Penale
Dispositivo dell'art. 42 Codice PenaleDispositivo dell'art. 42 Codice Penale
da solo idoneo a produrre la morte. Sicché, in tal caso, D
può dirsi che il primo investimento non è causa della R
Responsabilitàesponsabilità
ResponsabilitàResponsabilità
morte, bensì occasione per lo svilupparsi di un altro
separato e diverso processo causale dell'evento. La Capo I - Del reato consumato e tentato
dottrina e la giurisprudenza dominanti hanno precisato,
pertanto, che in tema di rapporto di causalità, la causa
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione
da sola sufficiente a determinare l'evento è quella che,
preveduta dalla legge come reato, se non l'ha
non soltanto appartiene ad una serie causale
commessa con coscienza e volontà (1). Nessuno può
completamente autonoma rispetto a quella posta in
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
essere con la condotta dell'agente, ma anche quella
delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di
che, pur inserendosi nella serie causale dipendente
delitto preterintenzionale o colposo espressamente
dalla condotta dell'agente, opera per esclusiva forza
preveduti dalla legge (2). La legge determina i casi nei
propria nella determinazione dell'evento, sicché la
quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente,
condotta dell'agente, pur costituendo un precedente
come conseguenza della sua azione od omissione (3).
necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta,
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria
assume rispetto all'evento stesso non il ruolo di fattore
azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa
causale, ma di semplice occasione. La disciplina del
dolosa o colposa (4).
comma 2 è dettata espressamente solo con riferimento
alle «cause sopravvenute». Secondo taluni, in via
analogica, gli stessi principi dovrebbero applicarsi per
Commento:
l'ipotesi di cause concomitanti od antecedenti.
(1) Altro elemento costitutivo della struttura del reato [v.
(3) Tornando all'esempio esposto nella nota che
Libro I, Titolo III], oltre a quello oggettivo ed
precede, il conducente pur non rispondendo di omicidio
all'antigiuridicità, è l'elemento soggettivo, anche detto
colposo per l'operatività della prima parte del comma 2
colpevolezza. La colpevolezza, secondo i sostenitori
dell'art. 41, ben potrà essere chiamato a rispondere di
della concezione psicologica, consiste nel rapporto
lesioni colpose (nell'esempio: per la frattura provocata al
psicologico esistente tra il soggetto agente e l'azione che
piede).
cagiona l'evento. Invece, secondo i sostenitori della
(4) Tale comma chiarisce che le regole dettate dall'art. concezione normativa, l'essenza della colpevolezza va
41 (principio di eguaglianza delle cause: comma 1; ravvisata nel rapporto di conflittualità tra la volontà del
limite di operatività del principio: comma 2) trovano soggetto agente e la volontà della società, immanente
applicazione non solo quando le cause antecedenti, nella norma violata; sicché ciò che rileva non è tanto la
concomitanti o sopravvenute siano circostanze naturali volontà dell'azione causativa dell'evento, quanto
o fortuite, ma anche quando si tratti di comportamenti l'atteggiamento antidoveroso della volontà. Per i
illeciti di altri soggetti. Nell'esempio riportato nella nota , sostenitori della concezione normativa, presupposto
la precedente malattia della vittima è un fatto della colpevolezza è l'imputabilità dell'agente (cioè la
antecedente naturale, mentre l'errore terapeutico dei sua capacità di intendere e di volere: [v. 85]). Per la
medici è un fatto illecito altrui sopravvenuto. dottrina dominante, invece, l'imputabilità, è uno stato
della persona che nulla ha a che vedere con la
colpevolezza per cui il dolo e la colpa non implicano
necessariamente l'imputabilità, sicché un reato (fatto +
LEX ET IUSTITIA 09