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Dispositivo dell'art. 40 Codice Penaleispositivo dell'art. 40 Codice Penale
                                                              Dispositivo dell'art. 40 Codice PenaleDispositivo dell'art. 40 Codice Penale
                Dispositivo dell'art. 39 Codice Penaleispositivo dell'art. 39 Codice Penale
                Dispositivo dell'art. 39 Codice PenaleDispositivo dell'art. 39 Codice Penale
                D                                             D
                                                              Rapporto di causalitàapporto di causalità
                                                              Rapporto di causalitàRapporto di causalità
                R                                             R
                Reato: distinzione tra delitti e contravvenzionieato: distinzione tra delitti e contravvenzioni
                Reato: distinzione tra delitti e contravvenzioniReato: distinzione tra delitti e contravvenzioni
                Capo I - Del reato consumato e tentato        Capo I - Del reato consumato e tentato

                I  reati  si  distinguono  in  delitti  e  contravvenzioni,   Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
                secondo  la  diversa  specie  delle  pene  per  essi   legge  come  reato,  se  l'evento  (1)  dannoso  (2)  o
                rispettivamente stabilite da questo codice (1).   pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
                                                              conseguenza  della  sua  azione  od  omissione  (3).  Non

                                                              impedire  un  evento,  che  si  ha  l'obbligo  giuridico  di
                Commenti:                                     impedire, equivale a cagionarlo (4).
                (1)  In  caso  di  contrasto  tra  il  contenuto  del  reato  e  la
                pena  comminata,  per  la  giurisprudenza  assume
                                                              Commenti:
                rilevanza il criterio formale riguardante il tipo di sanzione
                prevista dal legislatore (es.: se il fatto presenta caratteri   (1)  Per  i  sostenitori  della  concezione  naturalistica  non
                simili al reato contravvenzionale ma è sanzionato con la   tutti  i  reati  per  il  loro  perfezionamento  prevedono
                pena  della  multa,  si  tratta  di  delitto  e  non  di   l'esistenza  dell'evento  (naturale)  come  conseguenza
                contravvenzione).  La  distinzione  è  di  notevole   della condotta: ad esempio, nell'omicidio [v. 575] esso è
                importanza in quanto la disciplina generale dei due tipi   previsto  (la  morte),  mentre  nell'omissione  di  referto  [v.
                di  reato  è  sensibilmente  differente:  a)  quanto   365] nessun evento naturalistico deve sopravvenire per
                all'elemento  psicologico,  le  contravvenzioni  sono   la  consumazione  del  reato.  I  primi  sono  detti  reati  di
                indifferentemente punite sia a titolo di colpa che di dolo   evento, i secondi reati di pura condotta. Al contrario, per
                [v. 42 1], mentre i delitti sono puniti solo a titolo di dolo   i  sostenitori  della  concezione  giuridica,  costituendo
                [v.  42  2],  e  la  punibilità  per  colpa  deve  essere   l'evento  l'offesa  al  bene  protetto  dalla  norma,  esso  è
                espressamente  prevista  dal  codice  (ad  es.  nel  nostro   elemento  indefettibile  in  tutti  i  reati.  In  riferimento
                codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il   all'evento, la dottrina distingue, inoltre, tra reati di danno
                danneggiamento  colposo);  b)  il  tentativo  (art.  56)  è   e  reati  di  pericolo.  Nei  primi  è  necessario,  per  la  loro
                ammissibile  solo  per  i  delitti;  c)  alcune  circostanze  del   configurabilità,  il  verificarsi  di  una  concreta  lesione  del
                reato sono applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d)   bene protetto dalla norma (es.: la malattia nel corpo, nel
                i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello   delitto di lesioni); nei secondi, è sufficiente che il bene
                Stato (art. 7) sono solo delitti.             protetto sia anche solo messo in pericolo (es.: art. 424,
                                                              c. 1, danneggiamento con pericolo di incendio). Ancora,

                                                              si  può  distinguere  il  reato  istantaneo  da  quello
                                                              permanente:  nel  primo  l'evento  si  produce  in  un  solo
                                                              istante  (la  morte  nell'omicidio);  nel  secondo  l'evento,  e
                                                              con  esso  la  consumazione  del  reato,  perdura  per  un

                                                              apprezzabile  lasso  di  tempo  (la  privazione  della  libertà
                                                              nel reato di sequestro di persona).
                                                              (2) Per la nozione di reato di pericolo vedi la nota . È qui
                                                              da  precisare  che  talora  deve  trattarsi  di  un  pericolo

                                                              concreto,  sicché,  essendo  il  pericolo  elemento



                                                                                     LEX ET IUSTITIA  06
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