Page 38 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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La norma all'articolo 22 stabiliva che: «Non hanno bisogno della licenza i corpi di
                  pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati,

                  per  portare  l'arma  che  i  municipi  somministrano  loro  come  guardia  d'onore  in

                  occasione di feste o funzioni pubbliche».


                  Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del governo Giolitti III, provvide a

                  regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel R.D. 31 agosto 1907, n. 690

                  dando  la  possibilità  ai  comuni  italiani  di  poter  provvedere  alla  vigilanza  dei

                  regolamenti  locali a  mezzo  proprio  personale  che  doveva  essere  preventivamente
                  riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.

                  Lo stesso articolo 19 del testo unico del regio decreto 690/1907 prevedeva che con

                  l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potessero costituire un servizio di

                  polizia  municipale  costituito  da  ufficiali,  sottufficiali  e  guardie  municipali  ai  quali
                  non  erano  richiesti  i  requisiti  delle  altre  guardie.  Tali  soggetti  erano  preposti

                  all'esecuzione  dei  provvedimenti  straordinari  relativi  all'igiene,  all'edilizia  e  alla

                  polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco.
                  Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina

                  era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province ex

                  regio decreto legge 26 settembre 1935 n. 1952. Questo comportava che di fatto la

                  guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non

                  riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie
                  a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.

                  Durante il ventennio fascista, con diversi regi decreti legge (R.D.L 18 ottobre 1925

                  n.  1846, R.D.L  9  marzo 1936 n.  472  e R.D.L  20 febbraio  1939  n.  326)  vennero
                  istituite  le  divisioni  speciali  di  pubblica  sicurezza  per  le  città  di  Roma,  Napoli  e

                  Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani

                  dei  giardini.  Tali  agenti  di  pubblica  sicurezza,  definiti  ai  sensi  di  legge  "Guardie

                  metropolitane"  provenienti  dal  Corpo  degli  agenti  di  pubblica  sicurezza  e
                  dall'esercito,  assunsero  le  funzioni  di  polizia  urbana  e  di  polizia  campestre.  Gli

                  ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei





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