Page 38 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 38
La norma all'articolo 22 stabiliva che: «Non hanno bisogno della licenza i corpi di
pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati,
per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in
occasione di feste o funzioni pubbliche».
Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del governo Giolitti III, provvide a
regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel R.D. 31 agosto 1907, n. 690
dando la possibilità ai comuni italiani di poter provvedere alla vigilanza dei
regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente
riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.
Lo stesso articolo 19 del testo unico del regio decreto 690/1907 prevedeva che con
l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potessero costituire un servizio di
polizia municipale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali ai quali
non erano richiesti i requisiti delle altre guardie. Tali soggetti erano preposti
all'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla
polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco.
Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina
era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province ex
regio decreto legge 26 settembre 1935 n. 1952. Questo comportava che di fatto la
guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non
riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie
a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.
Durante il ventennio fascista, con diversi regi decreti legge (R.D.L 18 ottobre 1925
n. 1846, R.D.L 9 marzo 1936 n. 472 e R.D.L 20 febbraio 1939 n. 326) vennero
istituite le divisioni speciali di pubblica sicurezza per le città di Roma, Napoli e
Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani
dei giardini. Tali agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge "Guardie
metropolitane" provenienti dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e
dall'esercito, assunsero le funzioni di polizia urbana e di polizia campestre. Gli
ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei
38