Page 39 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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giardini  di  queste  tre  città  in  possesso  dei  requisiti  necessari  furono  ammessi  alla
                  selezione per il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, come stabilito dal regio

                  decreto n. 690/1907, tutt'oggi vigente.

                  Solo nell'immediato secondo dopoguerra italiano furono ricostituiti i vari corpi dei

                  vigili urbani e dei guardiani dei giardini e soppresse le divisioni speciali di pubblica
                  sicurezza e le guardie metropolitane. Con lo sviluppo esponenziale della circolazione

                  automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani ed ai guardiani dei giardini, sotto la

                  denominazione  originaria  di  Guardie  municipali  che  riassumeva  tutti  i  Corpi  di

                  polizia urbana, venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione
                  e  nel  controllo  del  traffico  nei  centri  abitati,  ruolo  che  tuttora  identifica

                  nell'immaginario collettivo questa figura professionale.

                  Tuttavia, alla luce del trasferimento di competenza agli enti locali con il D.P.R. 24

                  luglio  1977 n.  616, che specifica  all'articolo  18 polizia  locale  urbana  e rurale: «Le
                  funzioni  amministrative  relative  alla  materia  «polizia  locale  urbana  e  rurale»

                  concernono  le  attività  di  polizia  che  si  svolgono  esclusivamente  nell'ambito  del

                  territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali».


                  I  vigili  urbani,  ovvero  le  guardie  municipali  che  costituivano  l'area  di  vigilanza

                  urbana,  trovarono  infine  una  nuova  disciplina  con  la  legge  7  marzo  1986  n.  65

                  ("Legge  quadro  sull'ordinamento  sulla  polizia  municipale"),  ed  assunsero  la

                  denominazione  odierna  di  operatori  di  polizia  municipale,  ed  obbligatoriamente
                  inquadrati in tali corpi posti alla gestione ed alle dipendenze degli enti locali.

                  Generalmente esercita soprattutto funzioni di polizia amministrativa, ma anche di

                  polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza limitate all'ambito territoriale
                  di riferimento. Spesso inoltre opera in ausilio alle altre forze di polizia italiane, con

                  funzioni di presidio. Ai sensi della legge 65/1986 sono qualificati operatori, come da

                  disposizione  ordinamentale  in  via  generale  tratta  ancora  dall'articolo  7  comma  3

                  lettera  c)  della  legge  sopra  richiamata,  mentre  i  quadri  intermedi  sono  qualificati
                  coordinatori ed addetti al controllo; il comandante viene definito responsabile del

                  Corpo. Il Prefetto revoca la qualità ausiliaria di agente di Pubblica Sicurezza qualora





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