Page 42 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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nostro  codice  penale  un  fatto  di  reato,  e  più  specificatamente  un  delitto  o  una
                  contravvenzione.



                  Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione “La responsabilità penale è personale.

                  La peculiarità principale definita dall’articolo 27 di cui al comma 1 è la personalità:
                  ciò significa che per la commissione di una fattispecie di reato è responsabile solo il

                  soggetto  agente,  ovverosia  colui  che  ha  commesso  personalmente  il  fatto

                  antigiuridico.


                  L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non

                  possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

                  rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.


                  Tra gli elementi strutturali del reato, la colpevolezza consente al giudice penale di

                  accertare  la  responsabilità  penale  del  soggetto  agente  partendo,  dal  presupposto

                  dell’imputabilità,  ossia  della  capacità  di  intendere  e  di  volere;  infatti  secondo
                  l’articolo  85  del  Codice  Penale  “nessuno  può  essere  punito  per  il  fatto,  se  al

                  momento in cui lo ha commesso non era imputabile”.



                  Per l’accertamento del presupposto della capacità naturale del soggetto agente, che

                  consentirà  successivamente  di  stabilirne  la  responsabilità  penale,  il  nostro  codice
                  fissa dei limiti di età: secondo l’articolo 97 Codice Penale, i soggetti agenti minori di

                  14 anni sono considerati non imputabili, ossia incapaci di intendere e di volere; per

                  quanto  concerne,  invece,  i  soggetti  agenti  di  età  compresa  tra  i  14  e  i  18  anni,
                  l’articolo 98 del Codice Penale prevede che sarà il giudice penale discrezionalmente a

                  valutare l’imputabilità al momento della commissione del reato; infine per quanto

                  concerne i soggetti agenti maggiori di 18 anni, la capacità naturale si presume salvo

                  vengano riscontrate patologie mentali come vizi totali o parziali di mente (articoli 88
                  e 89 Codice Penale).







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