Page 42 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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nostro codice penale un fatto di reato, e più specificatamente un delitto o una
contravvenzione.
Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione “La responsabilità penale è personale.
La peculiarità principale definita dall’articolo 27 di cui al comma 1 è la personalità:
ciò significa che per la commissione di una fattispecie di reato è responsabile solo il
soggetto agente, ovverosia colui che ha commesso personalmente il fatto
antigiuridico.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Tra gli elementi strutturali del reato, la colpevolezza consente al giudice penale di
accertare la responsabilità penale del soggetto agente partendo, dal presupposto
dell’imputabilità, ossia della capacità di intendere e di volere; infatti secondo
l’articolo 85 del Codice Penale “nessuno può essere punito per il fatto, se al
momento in cui lo ha commesso non era imputabile”.
Per l’accertamento del presupposto della capacità naturale del soggetto agente, che
consentirà successivamente di stabilirne la responsabilità penale, il nostro codice
fissa dei limiti di età: secondo l’articolo 97 Codice Penale, i soggetti agenti minori di
14 anni sono considerati non imputabili, ossia incapaci di intendere e di volere; per
quanto concerne, invece, i soggetti agenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni,
l’articolo 98 del Codice Penale prevede che sarà il giudice penale discrezionalmente a
valutare l’imputabilità al momento della commissione del reato; infine per quanto
concerne i soggetti agenti maggiori di 18 anni, la capacità naturale si presume salvo
vengano riscontrate patologie mentali come vizi totali o parziali di mente (articoli 88
e 89 Codice Penale).
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