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singole disposizioni di parte speciale, risultano tipizzate, persone [v. 110], la dottrina tradizionale richiede che
e quindi penalmente rilevanti, tante fattispecie di delitto il concorrente impedisca la consumazione del reato
tentato quante sono le fattispecie di delitto consumato anche da parte degli altri correi. Perché il soggetto sia
(analoga funzione estensiva ha l'art. 110 per le esente da responsabilità, altra dottrina considera
fattispecie di concorso di persone nel reato). In dottrina sufficiente la neutralizzazione volontaria del proprio
si precisa che il delitto tentato è pur sempre un delitto contributo alla realizzazione del fatto criminoso
perfetto (è imperfetto solo rispetto alla corrispondente concorsuale.
fattispecie consumata).
(9) Mentre la desistenza [v. 56 nota] attiene al
(4) Tentativo incompiuto ricorre quando l'azione tipica è tentativo incompiuto (l'agente volontariamente
iniziata ma non giunge a compimento (es.: l'agente interrompe l'azione tipica), il recesso presuppone un
prende la mira, ma viene disarmato prima di sparare); tentativo compiuto [v. 56 nota]: realizzata l'azione
tentativo compiuto, là dove la condotta è compiuta per tipica, l'agente «volontariamente impedisce» la
intero ma l'evento non si verifica (es.: l'agente spara, ma verificazione dell'evento. Si tratta di una circostanza
non colpisce la sua vittima). attenuante [v. 62], l'unica esclusiva del tentativo. Nei
reati omissivi diventa interessante distinguere il
(5) Nel testo originario vi era anche il seguente inciso: «Il
recesso dalla desistenza: a) la madre che ha omesso
colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione
di nutrire il neonato per alcune ore, desiste se
da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita
riprende a nutrirlo, risultando tale azione sufficiente
per il delitto la pena di morte». Questo deve ritenersi
allo scopo; b) recede se, invece, l'interruzione dell'iter
abrogato a seguito della soppressione della pena di
criminis richiede il compimento di un'azione diversa e
morte dal nostro ordinamento; v. nota in calce all'art.
ulteriore rispetto a quella omessa: nell'esempio, se
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dovrà portare il bambino in ospedale per le cure
(6) V. art. 293, d.P.R. 23-1-1973, n. 43: «Per il tentativo necessarie a salvarlo. Quanto al requisito della
di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il «volontarietà» (richiesto per la desistenza come per il
reato consumato». recesso), va sottolineato che la nozione non implica
(7) In linea di massima, la desistenza ha luogo «spontaneità», risultando del tutto irrilevanti i motivi
allorquando l'agente muti proposito e interrompa la sua che spingono l'agente alla desistenza o al recesso; in
attività criminosità. Più precisamente, nei delitti altri termini, appare del tutto superato il riferimento a
commissivi egli deve interrompere la condotta un giudizio di meritevolezza morale.
intrapresa (es.: il ladro che, forzata la serratura, decide (10) Per i delitti commessi con finalità di terrorismo e
di non portare a compimento l'azione criminosa; egli di eversione dell'ordine democratico v. art. 5, d.l. 15-
sarà, al più, punito per gli atti di danneggiamento); nei 12-1979, n. 625, conv. con modif. nella l. 6-2-1980,
delitti omissivi, invece, egli deve intraprendere ciò che n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine
stava omettendo, ossia la condotta doverosa (es.: la democratico e della sicurezza pubblica), che così
madre che riprende ad allattare il neonato dopo che dispone: «Fuori del caso previsto dall'ultimo comma
aveva deciso di farlo morire di fame). Il fondamento dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il
politico-criminale della desistenza (come del recesso [v. colpevole di un delitto commesso per finalità di
56 nota]) è stato tradizionalmente ravvisato terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che
nell'opportunità di prevenire la violazione di norme volontariamente impedisce l'evento e fornisce
penali e disincentivare il crimine attraverso la promessa elementi di prova determinanti per la esatta
di impunità. In tal senso può configurarsi come la prima ricostruzione del fatto e per la individuazione degli
ipotesi di normativa premiale adottata dal nostro eventuali concorrenti». L'applicabilità di tale articolo è
ordinamento. La concezione special-preventiva pone, espressamente esclusa dall'ultimo comma dell'art. 5,
invece, l'accento sulla scarsa propensione al delitto l. 29-5-1982, n. 304. (Misure per la difesa
dimostrata dal desistente e, quindi, sulla inutilità della dell'ordinamento costituzionale) che così dispone al
sanzione, in funzione di risocializzazione, per un primo comma: «Art. 5. -- Per i delitti commessi per
soggetto che ha modeste probabilità di ricaduta nel finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
reato. costituzionale non è punibile colui che, avendo
(8) Per l'ammissibilità della desistenza nel concorso di compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a
LEX ET IUSTITIA 14