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singole disposizioni di parte speciale, risultano tipizzate,   persone [v. 110], la dottrina tradizionale richiede che
                e quindi penalmente rilevanti, tante fattispecie di delitto   il  concorrente  impedisca  la  consumazione  del  reato
                tentato quante sono le fattispecie di delitto consumato   anche da parte degli altri correi. Perché il soggetto sia
                (analoga  funzione  estensiva  ha  l'art.  110  per  le   esente  da  responsabilità,  altra  dottrina  considera
                fattispecie di concorso di persone nel reato). In dottrina   sufficiente  la  neutralizzazione  volontaria  del  proprio
                si precisa che il delitto tentato è pur sempre un delitto   contributo  alla  realizzazione  del  fatto  criminoso
                perfetto  (è  imperfetto  solo  rispetto  alla  corrispondente   concorsuale.
                fattispecie consumata).
                                                              (9)  Mentre  la  desistenza  [v.  56  nota]  attiene  al
                (4) Tentativo incompiuto ricorre quando l'azione tipica è   tentativo   incompiuto   (l'agente   volontariamente
                iniziata  ma  non  giunge  a  compimento  (es.:  l'agente   interrompe  l'azione  tipica),  il  recesso  presuppone  un
                prende  la  mira,  ma  viene  disarmato  prima  di  sparare);   tentativo  compiuto  [v.  56  nota]:  realizzata  l'azione
                tentativo compiuto, là dove la condotta è compiuta per   tipica,  l'agente  «volontariamente  impedisce»  la
                intero ma l'evento non si verifica (es.: l'agente spara, ma   verificazione  dell'evento.  Si  tratta  di  una  circostanza
                non colpisce la sua vittima).                 attenuante [v. 62], l'unica esclusiva del tentativo. Nei
                                                              reati  omissivi  diventa  interessante  distinguere  il
                (5) Nel testo originario vi era anche il seguente inciso: «Il
                                                              recesso dalla desistenza: a) la madre che ha omesso
                colpevole del  delitto tentato è  punito con la reclusione
                                                              di  nutrire  il  neonato  per  alcune  ore,  desiste  se
                da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita
                                                              riprende  a  nutrirlo,  risultando  tale  azione  sufficiente
                per  il  delitto  la  pena  di  morte».  Questo  deve  ritenersi
                                                              allo scopo; b) recede se, invece, l'interruzione dell'iter
                abrogato  a  seguito  della  soppressione  della  pena  di
                                                              criminis richiede il compimento di un'azione diversa e
                morte  dal  nostro  ordinamento;  v.  nota  in  calce  all'art.
                                                              ulteriore  rispetto  a  quella  omessa:  nell'esempio,  se
                17.
                                                              dovrà  portare  il  bambino  in  ospedale  per  le  cure
                (6) V. art. 293, d.P.R. 23-1-1973, n. 43: «Per il tentativo   necessarie  a  salvarlo.  Quanto  al  requisito  della
                di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il   «volontarietà» (richiesto per la desistenza come per il
                reato consumato».                             recesso),  va  sottolineato  che  la  nozione  non  implica
                (7)  In  linea  di  massima,  la  desistenza  ha  luogo   «spontaneità»,  risultando  del  tutto  irrilevanti  i  motivi
                allorquando l'agente muti proposito e interrompa la sua   che spingono l'agente alla desistenza o al recesso; in
                attività  criminosità.  Più  precisamente,  nei  delitti   altri termini, appare del tutto superato il riferimento a
                commissivi  egli  deve  interrompere  la  condotta   un giudizio di meritevolezza morale.
                intrapresa (es.: il ladro che, forzata la serratura, decide   (10) Per i delitti commessi con finalità di terrorismo e
                di  non  portare  a  compimento  l'azione  criminosa;  egli   di eversione dell'ordine democratico v. art. 5, d.l. 15-
                sarà, al più, punito per gli atti di danneggiamento); nei   12-1979, n. 625, conv. con modif. nella l. 6-2-1980,
                delitti  omissivi,  invece,  egli  deve  intraprendere  ciò  che   n.  15  (Misure  urgenti  per  la  tutela  dell'ordine
                stava  omettendo,  ossia  la  condotta  doverosa  (es.:  la   democratico  e  della  sicurezza  pubblica),  che  così
                madre  che  riprende  ad  allattare  il  neonato  dopo  che   dispone:  «Fuori  del  caso  previsto  dall'ultimo  comma
                aveva  deciso  di  farlo  morire  di  fame).  Il  fondamento   dell'art.  56  del  codice  penale,  non  è  punibile  il
                politico-criminale della desistenza (come del recesso [v.   colpevole  di  un  delitto  commesso  per  finalità  di
                56   nota])   è   stato   tradizionalmente   ravvisato   terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che
                nell'opportunità  di  prevenire  la  violazione  di  norme   volontariamente  impedisce  l'evento  e  fornisce
                penali e disincentivare il crimine attraverso la promessa   elementi  di  prova  determinanti  per  la  esatta
                di impunità. In tal senso può configurarsi come la prima   ricostruzione  del  fatto  e  per  la  individuazione  degli
                ipotesi  di  normativa  premiale  adottata  dal  nostro   eventuali concorrenti». L'applicabilità di tale articolo è
                ordinamento.  La  concezione  special-preventiva  pone,   espressamente esclusa dall'ultimo comma dell'art. 5,
                invece,  l'accento  sulla  scarsa  propensione  al  delitto   l.  29-5-1982,  n.  304.  (Misure  per  la  difesa
                dimostrata  dal  desistente  e,  quindi,  sulla  inutilità  della   dell'ordinamento  costituzionale)  che  così  dispone  al
                sanzione,  in  funzione  di  risocializzazione,  per  un   primo  comma:  «Art.  5.  --  Per  i  delitti  commessi  per
                soggetto  che  ha  modeste  probabilità  di  ricaduta  nel   finalità  di  terrorismo  o  di  eversione  dell'ordinamento
                reato.                                        costituzionale  non  è  punibile  colui  che,  avendo

                (8)  Per  l'ammissibilità  della  desistenza  nel  concorso  di   compiuto  atti  idonei  diretti  in  modo  non  equivoco  a




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