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dall'art. 54. Va solo notato che l'eccesso colposo si della idoneità venisse compiuta ex post, «a cose
verifica, nello stato di necessità, per eccesso dei mezzi fatte», non ci sarebbe mai tentativo punibile, poiché,
più che nel fine, quando si supera cioè la proporzione fra mancando per definizione l'evento, si avrebbe sempre
il pericolo e l'azione lesiva. Devesi in ogni caso tener e comunque la prova, in re ipsa (nella stessa cosa),
presente che i limiti nello stato di necessità sono molto della inidoneità degli atti compiuti; b) in concreto,
più severi che non nella legittima difesa, dato che, come poiché l'adeguatezza dell'atto al reato perfetto va
detto, l'offesa è rivolta contro una persona incolpevole, valutata in rapporto al contesto fenomenico cui
per cui della proporzione si dovrà tener conto in maniera inerisce. Così, un bicchiere d'acqua zuccherata, che di
molto più rigorosa. d) Eccesso colposo nell'uso legittimo norma è assolutamente innocuo, potrebbe, se
delle armi. È stato ad es. considerato eccesso colposo propinato a un ignaro diabetico, risultare fatale. In
l'aver fatto uso delle armi per impedire la fuga dei dottrina e giurisprudenza si afferma che l'idoneità va
rapinatori, causando la morte dell'ostaggio; ciò in quanto valutata tenendo conto non soltanto delle circostanze
la vita dell'ostaggio è un bene preminente da tutelare, e conosciute o conoscibili dall'agente, al momento della
l'uso delle armi deve cessare quando gli aggressori se ne condotta, ma di tutte le circostanze realmente
facciano scudo (Cass. 15-7-1991). esistenti. Autorevole insegnamento ha, invece,
sostenuto che il giudizio sull'idoneità è
necessariamente a base parziale, tiene cioè conto
delle sole circostanze verosimilmente esistenti al
momento dell'azione criminosa. In questa particolare
prospettiva, risulta pertanto punibile, ad esempio, il
tentativo del ladro che apre una borsa (nella quale è
assolutamente verosimile la presenza di denaro) e la
trova occasionalmente vuota.
(2) Su posizioni diverse rispetto alle impostazioni
tradizionali (compendiate nella formula della teoria
Dispositivo dell'art. 56 Codice PenaleDispositivo dell'art. 56 Codice Penale soggettiva e di quella oggettiva), un'autorevole
D
Dispositivo dell'art. 56 Codice Penaleispositivo dell'art. 56 Codice Penale
Delitto tentatoelitto tentato
D
Delitto tentatoDelitto tentato opinione dottrinaria suggerisce di ancorare il giudizio
di univocità alla attuale esposizione a pericolo del
Capo I - Del reato consumato e tentato
bene giuridico protetto. Pertanto, se l'azione tipica è
gia iniziata o è sul punto di cominciare, se l'autore ha
eliminato i mezzi di difesa e gli ostacoli che
Chi compie atti idonei (1), diretti in modo non equivoco
impediscono l'attuazione del disegno criminoso, può
(2) a commettere un delitto, risponde di delitto tentato
dirsi prevedibile come verosimile che gli atti (purché,
(3), se l'azionenon si compie o l'eventonon si verifica [48]
beninteso, idonei) porteranno alla realizzazione del
(4). Il colpevole del delitto tentato è punito (5): con la
delitto. Così, pur essendo idonei, non possono
reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita
considerarsi univoci gli atti di chi sia sorpreso armato
è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il
dagli agenti di pubblica sicurezza, ma a notevole
delitto, diminuita da un terzo a due terzi (6). Se il
distanza dal luogo di una possibile rapina; mentre
colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace
dovrebbe considerarsi univoca l'azione di chi si
soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi
accosti ad una porta munito di armi e bussi al
costituiscano per sé un reato diverso (7) (8). Se
campanello, senza ottenere risposta. La dottrina
volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena
prevalente, comunque, ancorata alla concezione
stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla
oggettiva, osserva che l'univocità degli atti deve
metà [62 n. 6] (9) (10).
essere considerata come una caratteristica obiettiva
della condotta, nel senso che essi devono possedere,
Commenti: riguardati nel contesto in cui sono inseriti, l'attitudine
a denotare il proposito criminoso perseguito.
(1) Il codice vigente àncora la punibilità del tentativo alla
idoneità e univocità [v. 56 nota ] degli atti. Il giudizio di (3) L'art. 56 ha una funzione estensiva
idoneità va effettuato: a) ex ante, nel momento cioè in dell'ordinamento giuridico penale. Per effetto della
cui la condotta viene posta in essere. Se la valutazione combinazione di tale norma di parte generale con le
LEX ET IUSTITIA 13