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(3) Si tratta del cd. soccorso di necessità, figura
particolare e controversa tra le cause di giustificazione.
Per effetto di tale figura, infatti, è consentito a chiunque
di interferire nell'ordine naturale delle cose, mutando a
proprio arbitrio situazioni di fatto a favore o a sfavore di
un soggetto piuttosto che di un altro: così, ad esempio,
nel caso della zattera in grado di reggere un solo
naufrago, chi, avendo visto un naufrago già vicino alla
zattera ed avendo visto nel contempo avvicinarsi a nuoto
un suo amico, può, per favorire quest'ultimo, annegare il
Dispositivo dell'art. 55 Codice Penaleispositivo dell'art. 55 Codice Penale
D
primo per permettere al secondo di salvarsi, e non Dispositivo dell'art. 55 Codice PenaleDispositivo dell'art. 55 Codice Penale
risponderà di alcun reato, ben potendo invocare l'art. 54. Eccesso colposoEccesso colposo
E
Eccesso colposoccesso colposo
Ciò spiega perché molti autori auspicano l'abolizione di
Capo I - Del reato consumato e tentato
tale figura o, quanto meno, una più decisa limitazione,
come ad esempio restringere l'ipotesi solo a favore dei
congiunti o ai soli casi in cui il bene salvato sia superiore
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti
a quello sacrificato (es.: Tizio ruba una medicina per
dagli articoli 51, 52, 53 e 54 (1), si eccedono
salvare una persona che ne ha urgente bisogno).
colposamente (2) i limiti stabiliti dalla legge o
(4) Lo stato di necessità non ricorre mai quando l'evento dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità,
temuto sia di natura patrimoniale. si applicano le disposizioni concernenti i delitti
colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come
(5) Per la dottrina prevalente è «volontario» il pericolo
delitto colposo (3) (4).
causato con dolo o anche con colpa.
(6) L'orientamento tradizionale fonda tale giudizio di
proporzione sul rapporto di valore tra i beni confliggenti, Commenti:
di modo che sussiste la proporzione tra fatto e pericolo
(1) La norma non menziona l'eccesso colposo relativo
quando il bene minacciato (es.: vita) prevalga o, almeno
al consenso dell'avente diritto [v. 50]. Tuttavia, per un
equivalga a quello sacrificato (es.: integrità fisica).
orientamento dottrinario che sembra prevalente, l'art.
(7) Così non potrà invocare la scriminante in parola il 55 contiene un principio di carattere generale
comandante della nave che, per porsi sull'unica estensibile anche al consenso dell'avente diritto,
scialuppa rimasta, sacrifichi la vita di un passeggero. nonché alle scriminanti specifiche (es.: reazione
sproporzionata agli atti arbitrari del pubblico ufficiale
(8) È questa l'ipotesi del c.d. costringimento psichico che
[v. 4 d.l.l. 14-9-1944, n. 288]) ed alle scriminanti
si verifica quando un soggetto venga costretto da altro
putative [v. 59, u.c.]. Secondo altro orientamento,
soggetto a tenere un certo comportamento antigiuridico.
invece, l'art. 55 non è applicabile anche all'ipotesi di
In altri termini, colui che viene costretto a compiere
consenso dell'avente diritto, in quanto l'art. 50 risulta
l'azione, si trova nell'alternativa di compiere l'azione
essere compiutamente disciplinato in sé e si
stessa o di soggiacere al male minacciato (es.:
conforma ai limiti del codice civile e del codice penale,
automobilista che provoca un investimento perché spinto
superati i quali l'agente risponderà di un'ipotesi
a correre sotto la minaccia di una pistola). Il
specifica di reato, mai ai sensi dell'art. 55.
costringimento psichico consiste, appunto, in questa
alternativa; per invocare la scriminante in esame, però, (2) È il caso di chi, a causa di un errore inescusabile di
occorre che la minaccia sia tale da creare nell'agente un valutazione, uccide quando per difendersi era
vero e proprio stato di necessità; in ogni caso, del fatto sufficiente percuotere. La natura colposa del
compiuto risponderà il minacciante. superamento dei limiti dell'agire consentito deriva
dalla violazione dei parametri normativi dell'art. 43. In
dottrina si distinguono due tipi di eccesso colposo: il
primo si ha quando l'agente eccede perché valuta
erroneamente la situazione di fatto (l'errore
inescusabile cade in una fase antecedente
all'esecuzione); il secondo si verifica quando, valutata
LEX ET IUSTITIA 11