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suscita qualche perplessità, in quanto consentirebbe la   al  pericolo  (6).  Questa  disposizione  non  si  applica  a
                reazione  armata  anche  in  caso  di  mancanza  di  un   chi  ha  un  particolare  dovere  giuridico  di  esporsi  al
                effettivo pericolo.                           pericolo  (7).  La  disposizione  della  prima  parte  di
                                                              questo  articolo  si  applica  anche  se  lo  stato  di
                (5)  Per  la  giurisprudenza  l'uso legittimo  delle  armi può
                                                              necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal
                concretizzarsi  in  attività  di  varia  gravità,  anche  fino
                                                              caso,  del  fatto  commesso  dalla  persona  minacciata
                all'uccisione  degli  aggressori,  ma  deve,  però,  cessare
                                                              risponde chi l'ha costretta a commetterlo (8) [55].
                quando  essi  si  facciano  scudo  di  un  ostaggio:  la  vita
                dell'ostaggio,  infatti,  è  un  bene  la  cui  tutela  risulta
                preminente.
                                                              Commenti:
                (6) La richiesta del pubblico ufficiale al privato è legale
                                                              (2) Relativamente alla necessità di salvataggio, non è
                quando  è  stata  fatta  nei  limiti  e  nei  casi  previsti  dagli
                                                              ritenuta  sufficiente  una  semplice  necessità,  ma
                artt. 652 c.p. e 380 [b] c.p.p. Mentre il pubblico ufficiale
                                                              occorre che la stessa sia imperiosa e cogente, tale da
                che fa direttamente uso o ordina di far uso delle armi è
                                                              non  lasciare,  rispetto  alla  soccombenza,  altra  scelta
                scriminato  in  base  all'art.  53, chi  ne  fa  uso  per  ordine
                                                              che  non  sia  quella  di  ledere  il  diritto  del  terzo.  Al
                del superiore è scriminato in base all'adempimento del
                                                              riguardo si  pone  il  problema  dei  rapporti tra  stato  di
                dovere  [v.  51]  se  ed  in  quanto  ne  sussistano  i
                                                              bisogno economico e stato di necessità. La costante
                presupposti.
                                                              giurisprudenza  della  Cassazione  ritiene  inapplicabile
                (7)  Tra  i  casi  in  cui  la  legge  consente  l'uso  delle  armi,   l'art.  54  nei  casi  di  bisogno  economico,  sostenendo
                rientrano: a) l'uso di armi o di altri strumenti di coazione   che  alle  carenze  economiche  può  far  fronte  la
                fisica da parte della forza pubblica per l'esecuzione dei   moderna organizzazione sociale, la quale, prevedendo
                provvedimenti  di  pubblica  sicurezza,  quando  gli   mezzi ed istituti di tutela per gli indigenti, gli inabili al
                interessati non vi ottemperino [v. T.U.L.P.S.]; b) l'uso di   lavoro  etc.,  elimina  per  costoro  il  pericolo  di  restare
                armi  da  parte  degli  agenti  di  polizia  per  impedire  i   privi  di  quanto  occorre  per  le  loro  cure  e  per  il  loro
                passaggi  abusivi  delle  frontiere  dello  Stato  o  per   sostentamento.  Più  elastica  appare,  invece,  la
                arrestare persone in attitudine di contrabbando [v. l. 4-3-  giurisprudenza  di  merito  (Tribunale),  la  quale  ritiene
                1958, n. 100]; c) l'uso di armi per impedire le evasioni   che lo stato di bisogno può integrare gli estremi dello
                dei detenuti o violenza tra i medesimi (art. 41, l. 26-7-  stato  di  necessità  e,  quindi,  scriminare  quando  si
                1975, n. 354).                                concreti  in  un  grave  pericolo  di  danno  alla  salute,
                                                              oppure  limiti  notevolmente  i  bisogni  essenziali  del

                                                              vivere  civile.  Così,  si  è  riconosciuta  la  scriminante
                                                              dello  stato  di  necessità  nel  caso  di  chi  ha  costruito
                                                              un'abitazione  senza  avere  ottenuto  la  preventiva
                                                              concessione per salvare la salute propria e dei propri

                                                              figli  minacciata  dalla  insalubrità  della  fatiscente
                                                              baracca  in  cui  era  costretto  a  vivere;  ancora,  si  è
                                                              escluso il reato di invasione di edifici nel caso di una

                                                              famiglia che, in condizioni economiche disperate e in
                                                              precario stato di salute, ha occupato un appartamento
                D
                Dispositivo dell'art. 54 Codice Penaleispositivo dell'art. 54 Codice Penale
                Dispositivo dell'art. 54 Codice PenaleDispositivo dell'art. 54 Codice Penale    subito  dopo  essere  stata  improvvisamente  sfrattata
                                                              dalla  sua  abitazione  pericolante.  La  Cassazione  ha
                Stato di necessitàtato di necessità
                S
                Stato di necessitàStato di necessità
                                                              ribadito che la necessità di ottenere un alloggio esula
                Capo I - Del reato consumato e tentato        dalla portata dell'art. 54, la cui operatività presuppone
                                                              la  concreta  imminenza  di  un  grave  pericolo  alla

                                                              persona, non altrimenti evitabile; il pur grave disagio
                Non  è  punibile  chi  ha  commesso  il  fatto  per  esservi   della mancanza di un alloggio può essere evitato oltre
                stato costretto dalla necessità di salvare (2) sé od altri   che  attraverso  i  mezzi  forniti  dalla  moderna
                (3) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona   organizzazione sociale, anche con diversi rimedi (es.:
                (4), pericolo da lui non volontariamente causato (5), né   alloggio da parenti o amici) (Cass. 222/94).
                altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato




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