Page 17 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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La prima istituzione fu protagonista di molti fatti che condizionarono la vita dello
Stato e dello stesso Imperatore; dalla seconda ci giunge la memoria di S. Sebastiano,
prefetto martirizzato sotto Diocleziano; della terza ci rimangono molte tracce del
suo passaggio (stazioni, caserme, attrezzi); della quarta si hanno ricordi indiretti
(magazzini, cocci).
Le mansioni delle cohortes urbanae e della militia vigilum oggi sono rivestite dai Corpi di
Polizia Municipale. Un tempo, sotto la guida dell’Imperatore Maiorano nel 457 d.C.
le mansioni delle cohortes urbanae furono ampliate con la vigilanza sui monumenti e le
antichità cittadine.
La Militia Vigilum, oltre a salvaguardare la città di Roma dagli incendi, provvedeva al
servizio di polizia notturna contro gli incendiari, gli scassinatori, i ladri, i ricettatori.
Gli organici della Militia Vigilum e delle Cohortes Urbanae (polizia giudiziaria) erano
Corpi organizzati militarmente; il primo contava 7.000 uomini, divisi in 7 coorti, una
ogni due rioni; ogni coorte era suddivisa in 7 centurie (nell’esercito erano 10).
Era ritenuta una milizia minore, però i suoi ufficiali potevano far carriera negli altri
corpi.
Il solo servizio antincendio in origine era affidato a 600 schiavi pubblici. Con
l’istituzione della militia il reclutamento avvenne tra i liberti e dunque tra cittadini
con minori diritti. I suoi dipendenti dopo sei anni, successivamente ridotti a tre,
potevano ottenere la piena cittadinanza romana.
Il comando del Corpo era affidato al Praefectus Vigilum a tempo indeterminato,
selezionato dall’ordine equestre. Tra i pubblici dipendenti copriva une delle più alte
cariche della Capitale imperiale. Aveva il titolo di vir perfectissimus; in seguito, con la
decadenza dell’ordine equestre, la sua scelta ricadde tra i senatori e prendeva il titolo
di vir clarissimus. In ultimo più semplicemente prese l’appellativo di vir spectabilis.
La sua, quindi, era una carica militare nella prevenzione incendi, ma aveva anche
poteri giurisdizionali limitati a reati inerenti il servizio di pubblica sicurezza.
Il suo giudizio pertanto si esercitava contro gli incendiari, i rapinatori, i ladri, i
danneggiatori di magazzini e luoghi pubblici. Poteva condannare alla fustigazione
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