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giornali, nel riportare i fatti di cronaca, molte volte persuasione verso gli incerti ed i dissenzienti
riferiscono situazioni che offendono l'onore e la (picchettaggio pacifico); al contrario, nel caso in cui i
reputazione di una persona (anch'essi beni picchetti tendono a coartare la libertà di lavorare o non
costituzionalmente tutelati [v. artt. 2 e 3 Cost.]), onde lavorare con minacce, intimidazioni o violenze, rileva il
sembrerebbero sussistere i presupposti del reato di delitto di violenza privata [v. 610].
diffamazione [v. 595]; l'esercizio del diritto di cronaca
(3) Il requisito della legittimità dell'ordine comporta che il
integra gli estremi della causa di giustificazione in
subordinato abbia il diritto e il dovere di sindacare se
esame (ed è, quindi lecito), purché vengano rispettati
esso sia legittimo; tale sindacato investe non solo la
determinati limiti ricavabili dalla logica concettuale e
legittimità formale, ma anche la legittimità sostanziale
dall'ordinamento positivo. Attualmente la giurisprudenza
dell'ordine (salvo il caso di cui al comma 4 dell'articolo in
prevalente è orientata nel senso che tre sono le
esame).
condizioni per la sussistenza di tale causa di non
punibilità, e cioè: che la notizia pubblicata sia vera (e (4) Nell'ambito dell'art. 51 c.p., viene generalmente
che comunque provenga da una fonte controllabile); che inquadrata altresì l'attività dell'agente provocatore, il
esista un interesse pubblico alla sua divulgazione; che quale, su ordine impartito dal suo superiore gerarchico,
l'informazione sia esposta in maniera obiettiva, serena e partecipa all'altrui attività criminosa per farla fallire e
con un linguaggio necessariamente corretto e di per sé farne arrestare gli autori. La scriminante in esame, però,
non offensivo; b) diritto di sciopero: costituisce uno opera solo se ed in quanto l'agente si limiti ad una attività
strumento di lotta sindacale che assurge al rango di di controllo e di osservazione dell'altrui attività illecita,
diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 Cost. e la senza alcuna possibilità di dare poi effettiva esecuzione al
cui titolarità spetta al singolo lavoratore; esso consiste reato o, comunque, di agevolarlo; tale contenuto, unito
in una astensione collettiva e concordata dei dipendenti alla mancanza di dolo nell'agente provocatore, porterà
dalla attività lavorativa per il perseguimento di un fine alla sua non punibilità. È appunto per il limitatissimo
comune (contrattuale, politico-economico, di contenuto che può avere l'ordine di partecipare all'altrui
solidarietà). Il diritto di sciopero presenta dei limiti attività criminosa al fine di scoprirla ed assicurarne i
interni e dei limiti esterni. Sotto il profilo dei limiti interni, colpevoli alla giustizia che il legislatore, per alcuni casi
l'esercizio del diritto di sciopero deve presentare tali particolari in cui è necessario spingersi più in là con
caratteristiche: astensione collettiva dal lavoro; l'attività di provocazione, ha introdotto autonome figure di
perseguimento di interessi economici, professionali e scriminanti (artt. 97-98 D.P.R. 9-10-1990, n. 309 in
politici dei lavoratori; svolgimento pacifico della materia di acquisto di stupefacenti; art. 14, L. 3-8-1998,
manifestazione. I limiti esterni sono quelli derivanti dalla n. 269 in materia di acquisto di materiale pornografico;
necessità di coordinare il riconoscimento del diritto di art. 4, D.L. 18-10-2001, n. 374, convertito in L. 15-12-
sciopero con gli altri valori costituzionali; tra i diritti 2001, n. 438, in materia di delitti commessi con finalità di
costituzionali capaci di limitare l'esercizio del diritto di terrorismo).
sciopero si possono evidenziare ad esempio: i diritti (5) Se, ad esempio, un soldato, credendo che sussista
inerenti alla vita e alla integrità psico-fisica ancora lo stato di assedio in una città, obbedisce
dell'individuo, che non possono essere pregiudicati da all'ordine di un suo ufficiale di sparare contro alcuni
eventuali astensioni dal lavoro (ciò con particolare passanti, non risponderà del reato a causa dell'errore sul
riguardo allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto in cui versa. In tal caso, l'impunità deriva dalla
dove è in gioco l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica; considerazione che l'errore di fatto esclude il dolo [v. 47].
su tale materia è intervenuto il legislatore con la
(6) Si fa riferimento a rapporti di subordinazione di natura
decisiva legge 146/90); i diritti relativi alla libertà del
militare o assimilati (es.: agenti di polizia, pompieri etc.);
singolo dipendente, non aderente allo sciopero, di
in tali casi la legge impone l'obbligo della più stretta e
raggiungere il posto di lavoro e di svolgere il lavoro; il
pronta obbedienza. L'insindacabilità, però, è solo
problema si pone con particolare riguardo al
sostanziale mai formale, per cui sarà sempre possibile
picchettaggio cioè al raggruppamento di scioperanti che
per il subordinato verificare: la forma dell'ordine;
stazionano vicino ai cancelli o ingressi per bloccare gli
l'attinenza dell'ordine al servizio; la competenza
eventuali dissenzienti. Orbene, per la dottrina e la
dell'autorità ordinante. Per la dottrina, nell'ipotesi di
giurisprudenza, il picchettaggio è legittimo solo quando
manifesta criminosità dell'ordine l'inferiore non è più
si limiti ad una vivace opera di propaganda e
LEX ET IUSTITIA 07