Page 45 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 45
Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto fu il primo imperatore romano. Il Senato gli
conferì il titolo di Augustus, gli fu riconosciuta la tribunicia potestas e l'Imperium
proconsulare; divenne, inoltre, Pontefice massimo. Restò al potere sino alla morte e il
suo principato fu il più lungo della Roma imperiale.
L’imperatore Augusto, come accennato precedentemente, diede luogo ad
un’importante attività normativa ottimizzando la disciplina dei rapporti
intersoggettivi e la repressione dei comportamenti criminali, dettò norme sulla vita
interna della famiglia, modificandone autoritativamente i costumi.
Vari sono i provvedimenti di rilievo.
Ricordiamo: La lex Iulia de adulteriis coercendis del 18 a.C., concernente adulterio,
stupro e lenocinio: illeciti già precedentemente sanzionati. Ricordiamo gli interventi
augustei, esplicitamente riferiti ai soli cittadini romani, in tema di regime
matrimoniale quali: - lex Iulia de maritandis ordinibus dell’anno 18 a.C. e lex Papia
Poppaea nuptialis, dell’anno 9 d.C. Augusto è spinto a provvedere dalla necessità. Ciò
si ricava dal lungo discorso fatto nel 9 d.C. in occasione della emanazione della lex
Papia Poppea ai cittadini raggruppati nel Foro.
Altri interventi normativi, avvenuti per via legislativa, concernono: il praefectus
Aegypti, il voto palese e la unanimità dei voti per la condanna nei giudizi
contumaciali, l’assegnazione di terreni e la deduzione di colonie, la candidatura alle
magistrature in ragione del censo, la disciplina della cessione dei beni da parte del
debitore che volesse sottrarsi all’infamia, l’uso delle acque, il regolamento delle
sedute del senato, la difesa degli acquedotti, lo scioglimento dei collegi esistenti e la
disciplina dei nuovi, le limitazioni edilizie a Roma, la dazione del tutore, l’annona,
l’imposta a favore dell’erario militare.
Rilievo hanno altre leggi Iuliae, tra cui: Le leges Iuliae processuali del 17 a.C. relative a:
- maleficia (lex Iulia iudiciorum publicorum) - negotia (lex Iulia iudiciorum privatorum) fino ad
arrivare alle leges Iuliae in materia penale: la lex Iulia de ambitu, le quali in tema di crimen
ambitus penalizzava la corruzione e stabilì che in casi non violenti fosse pagata una
multa pecuniaria oltre all'interdizione dalle cariche pubbliche per cinque anni.
45