Page 47 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 47
fu affidata al timore della vendetta della parte offesa e l’obiettivo della pace fu
perseguito dalla legge penale tramite l’imposizione di pene pecuniarie.
Le distinzioni di classe si manifestarono nelle penalità inflitte: esse erano fissate in
base allo stato sociale dell’accusato e di quello della vittima.
Tale sistema fu uno dei principali fattori dell’evoluzione della pena verso
l’introduzione delle pene corporali, per l’impossibilità da parte delle classi inferiori di
far fronte al pagamento delle pene pecuniarie.
Lo statuto del 1338 della città di Sion ufficializzò la trasformazione della pena
pecuniaria in pena corporale, assegnando al carcere questa funzione.
Il carattere privatistico del diritto penale nel primo medioevo, fu dovuto a tre
elementi:
la funzione disciplinare del signore feudale nei confronti di coloro che erano
in situazione di inferiorità economica;
il desiderio delle autorità superiori di rafforzare la loro influenza estendendo i
propri diritti di intervento giudiziario;
l’elevato interesse per le entrate fiscali, assicurate dall’amministrazione della
giustizia penale, sotto forma delle confische e delle pene pecuniarie.
Lo sviluppo produttivo non riuscendo a stare al passo con l’incremento
demografico, essendoci centri urbani con dimensioni ridotte privi di progetti
d’espansione, non consentì l’integrazione delle masse che migravano verso le città; le
strade si popolarono di vagabondi, nomadi e mendicanti.
Per affrontare queste condizioni non fu attivata nessun tipo di politica sociale e
l’unica risposta fu rappresentata dalla formazione di truppe mercenarie, utilizzate da
principi ed autorità per rafforzare il proprio potere.
Questa offerta di mercenari a poco prezzo minacciò anche la posizione dei cavalieri
feudali, costretti a rivolgersi al brigantaggio di strada adottando come pretesto
47