Page 95 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Può estinguere il reato mentre il procedimento penale è in corso (amnistia propria),
                  oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva

                  di condanna (amnistia impropria ex articolo 151/1 C.P.). La Corte Costituzionale ha

                  riconosciuto  sempre  e  comunque  la  possibilità  per  l'imputato  di  rinunciare  ai

                  benefici dell'amnistia e chiedere l'esame di merito, al fine di ottenere una eventuale
                  assoluzione.

                  L'amnistia  impropria  fa  cessare  l'esecuzione  della  condanna  e  le  pene  accessorie

                  anche  se permangono  gli  altri effetti  penali;  perciò malgrado  il  provvedimento di

                  clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità,
                  di  professionalità  nel  reato  o  per  escludere  il  beneficio  della  sospensione

                  condizionale della pena.

                  La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni (sia sospensive che

                  risolutive) o ad obblighi, previsti dalla legge di concessione (amnistia condizionata).
                  Per l'applicazione dell'amnistia impropria è competente il giudice dell'esecuzione, il

                  quale procede (senza formalità con procedura de plano) con ordinanza comunicata

                  al  Pubblico  Ministero  e  notificata  all'interessato.  Contro  l'ordinanza  il  Pubblico
                  Ministero,  l'interessato  e  il  difensore  possono  proporre  opposizione,  a  pena  di

                  decadenza  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla  notificazione

                  dell'ordinanza. L'amnistia propria è invece applicata direttamente dal giudice penale

                  (di  merito  o  di  legittimità)  che  deve  dichiarare  l'imputato  non  punibile  e  il  reato

                  estinto "per intervenuta amnistia".


                  Il  limite  temporale  dal  quale  un  decreto  di  amnistia  opera  ed  ha  efficacia,

                  attualmente la data della presentazione del disegno di legge in Parlamento, ha creato
                  vari  spunti  e  notevoli  perplessità,  specialmente  alla  modalità  di  commissione  di

                  alcuni reati.

                  Il primo aspetto riguarda il rapportare l'amnistia alla normale  successione di leggi

                  penali,  regolate  dal  principio  cronologico  mitigato  da  quello  del  favor  rei:  ci  si  è
                  chiesti in dottrina se l'amnistia operasse in termini identici o quantomeno simili in

                  modo da stabilire su quali fatti precedenti operasse l'istituto. La differenza ad una





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