Page 90 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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L'indulto si diversifica dall'amnistia in quanto si limita ad estinguere in tutto od in
                  parte la pena principale. La stessa, in seguito a questo beneficio, viene in tutto o in

                  parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge.

                  Per questo motivo non estingue le pene accessorie (salvo che la legge di concessione

                  non  disponga  diversamente);  a  maggior  ragione,  lascia  coesistere  gli  altri  effetti
                  penali della condanna. Diversamente l'amnistia estingue il reato. Il reo può essere

                  vincolato,  e  spesso  lo  è  al  non  commettere  altri  reati  in  un  periodo,  anche

                  abbastanza lungo, immediatamente successivo, pena la revoca del provvedimento.

                  atti sessuali con minorenne,


                  Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un'ampia maggioranza trasversale

                  la legge 241/2006 che ha introdotto un provvedimento di indulto (pubblicato nella

                  Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio  2006).  L'indulto, che  è un provvedimento
                  individuale, è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si

                  trovino in determinate condizioni di pena.

                  La concessione, anche ai fini di non creare dissidi e malcontenti nella popolazione,
                  faceva riferimento a tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura

                  non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro.



                  Furono  e  sono  peraltro  esclusi  dal  beneficio  i  reati  di:  associazioni  sovversive;

                  associazioni,  arruolamento,  addestramento  e  attentato  con  finalità  di  terrorismo
                  anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; finalità terroristiche o di

                  eversione;  atto  di  terrorismo  con  ordigni  micidiali  o  esplosivi;  devastazione,

                  saccheggio  e  strage;  sequestro  di  persona  a  scopo  di  terrorismo  o  di  eversione;
                  banda armata, associazione di tipo mafioso e strage; riduzione o mantenimento in

                  schiavitù o in servitù; prostituzione o pornografia minorile; detenzione di materiale

                  pornografico;  iniziative  turistiche  volte  allo  sfruttamento  della  prostituzione

                  minorile;  tratta  di  persone;  acquisto  e  alienazione  di  schiavi;  violenza  sessuale;
                  corruzione  di  minorenne;  sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione;  violenza

                  sessuale  di  gruppo;  riciclaggio;  e  per  i  reati  per  i  quali  ricorre  la  circostanza





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