Page 94 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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grazia non diretta ad un singolo caso, ma generalizzata. Con la capitolazione della
monarchia l'amnistia ha cominciato a sottostare ad una progressiva evoluzione: con
l'instaurazione della Repubblica, il capo dello Stato è andato a sostituire la figura del
sovrano anche su spinta dei raggruppamenti politici.
Dal 1992, l'ultima riforma costituzionale ha attribuito questo potere al Parlamento,
come espressione della volontà popolare abbracciando un principio più
democratico, con votazione a maggioranza qualificata e particolare proprio per la
serietà della materia che si va a deliberare.
L'amnistia in Italia è prevista dall'articolo 79 della Costituzione, e normata
dall'articolo 151 del Codice Penale, il quale recita: “L'amnistia estingue il reato e, se
vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie”
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il
giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99
Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il
decreto disponga diversamente.
Come fissato dalla Costituzione, l'amnistia si applica ai reati commessi
anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge in Parlamento. A
partire dal 1992 l'amnistia viene disposta con Legge dello Stato, votata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Precedentemente era
prerogativa del Presidente della Repubblica.
Le figure di reato interessate dall'amnistia vengono di regola individuate con
riferimento al massimo edittale della pena ma possono essere utilizzate altre
modalità: possono essere previste preclusioni oggettive (p.e. rispetto ad alcune
tipologie di reati). L'amnistia non si applica, salvo espressa previsione di legge, ai
recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
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