Page 91 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non
colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Papa Giovanni Paolo II, incontrando i due rami delle Camere in seduta congiunta
nel corso della XIV Legislatura, aveva chiesto in modo accorato ai parlamentari un
"segno di clemenza". Disse:
«Tale solidarietà non può non contare soprattutto sulla costante
sollecitudine delle pubbliche Istituzioni. In questa prospettiva, e senza
compromettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini, merita
attenzione la situazione delle carceri, nelle quali i detenuti vivono spesso in
condizioni di penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro
mediante una riduzione della pena costituirebbe una chiara manifestazione
di sensibilità, che non mancherebbe di stimolarne l’impegno di personale
ricupero in vista di un positivo reinserimento nella società».
Tuttavia sulla votazione dell'indulto, pur avendo raccolto una maggioranza molto
ampia, è stata seguita da polemiche e critiche, sia all'interno sia fuori dalle sedi della
politica: in particolare, oltre alle accuse di aver strumentalizzato l'appello del Papa, le
controversie riguardarono l'ampiezza del provvedimento che ha beneficiato anche
gli autori di reati gravi (ad es. l'omicidio volontario) ma non alcuni reati minori.
Alcuni opinionisti biasimarono l'indebolimento del principio di certezza del diritto
che instillerebbe una maggiore inclinazione a compiere attività criminose.
Nondimeno, va precisato che l'indulto non copre i reati compiuti dopo la
promulgazione della legge, i quali sono quindi soggetti alla pena completa e se
compiuti da coloro che hanno beneficiato del provvedimento comportano la revoca
del beneficio avuto.
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