Page 91 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
                  con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.



                  Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro

                  cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  delitto  non
                  colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

                  Papa Giovanni Paolo II, incontrando i due rami delle Camere in seduta congiunta

                  nel corso della XIV Legislatura, aveva chiesto in modo accorato ai parlamentari un

                  "segno di clemenza". Disse:


                           «Tale  solidarietà  non  può  non  contare  soprattutto  sulla  costante
                           sollecitudine  delle  pubbliche  Istituzioni.  In  questa  prospettiva,  e  senza

                           compromettere  la  necessaria  tutela  della  sicurezza  dei  cittadini,  merita
                           attenzione la situazione delle carceri, nelle quali i detenuti vivono spesso in
                           condizioni di penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro

                           mediante una riduzione della pena costituirebbe una chiara manifestazione
                           di  sensibilità,  che  non  mancherebbe  di  stimolarne  l’impegno  di  personale
                           ricupero in vista di un positivo reinserimento nella società».



                  Tuttavia  sulla votazione dell'indulto,  pur avendo  raccolto  una  maggioranza molto

                  ampia, è stata seguita da polemiche e critiche, sia all'interno sia fuori dalle sedi della

                  politica: in particolare, oltre alle accuse di aver strumentalizzato l'appello del Papa, le

                  controversie riguardarono l'ampiezza del provvedimento che ha beneficiato anche
                  gli  autori  di  reati  gravi  (ad  es.  l'omicidio  volontario)  ma  non  alcuni  reati  minori.

                  Alcuni opinionisti biasimarono l'indebolimento del principio di certezza del diritto

                  che instillerebbe una maggiore inclinazione a compiere attività criminose.
                  Nondimeno,  va  precisato  che  l'indulto  non  copre  i  reati  compiuti  dopo  la

                  promulgazione  della  legge,  i  quali  sono  quindi  soggetti  alla  pena  completa  e  se

                  compiuti da coloro che hanno beneficiato del provvedimento comportano la revoca

                  del beneficio avuto.






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