Page 89 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Capitolo V.   INDULTO ED AMNISTIA






                  5.   Atti di clemenza e opportunità.



                  L'indulto è insieme all'amnistia e alla grazia un atto di clemenza generale che non

                  opera  sul reato,  ma esclusivamente  sulla pena  principale. Queste indulgenze  sono

                  ispirate,  come  originariamente,  a  ragioni  di  opportunità  politica  e  pacificazione

                  sociale.






                  5.1   L’indulto.



                  L'indulto  è  previsto  nell'ordinamento  italiano  dall'articolo  79  della  Costituzione  e
                  dell'articolo 174 del Codice penale.

                  Il Parlamento, con questo provvedimento, condona o commuta parte della pena per

                  i  reati  commessi  prima  della  presentazione  del  disegno  di  legge  di  indulto.  Nella
                  Costituzione si richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna

                  Camera,  ai  fini  di  approvare  la  legge  di  concessione  dell'indulto.  Questa,  come

                  previsto  dall'articolo  75  comma  2  della  Costituzione,  non  può  essere  oggetto  di

                  referendum  abrogativo  tanto  quanto  per  le  leggi  tributarie  e  di  bilancio,  di
                  autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

                  Per  l’applicazione  dell’indulto  è  competente  il  giudice  dell’esecuzione,  il  quale

                  procede  senza  formalità,  secondo  la  procedura  de  plano  prevista  anche  per

                  l'amnistia.










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