Page 89 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Capitolo V. INDULTO ED AMNISTIA
5. Atti di clemenza e opportunità.
L'indulto è insieme all'amnistia e alla grazia un atto di clemenza generale che non
opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale. Queste indulgenze sono
ispirate, come originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione
sociale.
5.1 L’indulto.
L'indulto è previsto nell'ordinamento italiano dall'articolo 79 della Costituzione e
dell'articolo 174 del Codice penale.
Il Parlamento, con questo provvedimento, condona o commuta parte della pena per
i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. Nella
Costituzione si richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, ai fini di approvare la legge di concessione dell'indulto. Questa, come
previsto dall'articolo 75 comma 2 della Costituzione, non può essere oggetto di
referendum abrogativo tanto quanto per le leggi tributarie e di bilancio, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale
procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per
l'amnistia.
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