Page 52 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Nella sua opera incompiuta “Scienza della legislazione”, che ebbe una grande
diffusione all'estero, discute come organizzare una legislazione egualitaria per tutti
cittadini e quale sia il ruolo dello Stato nell'eliminazione delle disuguaglianze.
Per “scienza della legislazione” il Filangieri intendeva quel complesso normativo che
la ragione e l'esperienza proponevano per il consorzio sociale, quello stesso che
doveva fornire al legislatore la misura per attendere alla propria funzione.
Secondo Filangieri scienza e governo costituivano un binomio inscindibile: l'analisi
normativa non poteva essere più condotta tramite la sola tecnica del giurista, ma
necessitava della prospettiva politica: "unendo i mezzi alle regole e la teoria alla
pratica" si poteva realizzare un "sistema compiuto e ragionato della legislazione".
I principi elaborati nel periodo cui si fa riferimento, trovarono un terreno fertile
nell'ambiente dell'assolutismo illuminato di molti stati europei e furono rappresentati
in maniera coerente ed organica nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 1789.
Dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789:
articolo 7 - Nessun uomo può essere arrestato, accusato o detenuto se non
nei casi e nelle forme determinati dalla Legge. Gli ordini arbitrari debbono
essere puniti.
articolo 8 - La Legge deve stabilire pene strettamente ed evidentemente
necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita
e promulgata anteriormente al delitto.
articolo 9 - Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato
dichiarato colpevole, se si sia giudicato indispensabile arrestarlo, ogni rigore
che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona dev'essere
severamente represso dalla Legge.
articolo 10 - Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche
religiose.
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