Page 61 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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CAPITOLO III. REPRESSIONE
3. La repressione.
Ove il soggetto decida di commettere l’illecito di carattere penale, lo Stato Italiano,
tramite la Polizia Giudiziaria, applica tutte le procedure necessarie per la repressione
del reato e l’applicazione della pena stessa.
Le forme principali di repressione sono individuabili nel
• fermo;
• arresto;
• pena pecuniaria (multa ed ammenda).
3.1 L’arresto.
L’arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà personale. Essi hanno
la caratteristica di essere provvisori e precautelari in quanto rappresentano
un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali
si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della
convalida.
Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in
presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (articolo 385 C.P.P.).
L’arresto consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la Polizia
Giudiziaria dispone a carico di chi viene colto in fragranza (articolo 382 c.p.p)
ovverosia nell’atto di commettere il reato (flagranza propria) o di chi, subito dopo il
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