Page 61 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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CAPITOLO III.   REPRESSIONE





                  3.   La repressione.


                  Ove il soggetto decida di commettere l’illecito di carattere penale, lo Stato Italiano,

                  tramite la Polizia Giudiziaria, applica tutte le procedure necessarie per la repressione

                  del reato e l’applicazione della pena stessa.



                  Le forme principali di repressione sono individuabili nel
                      •       fermo;

                      •       arresto;

                      •       pena pecuniaria (multa ed ammenda).






                  3.1   L’arresto.



                  L’arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà personale. Essi hanno
                  la  caratteristica  di  essere  provvisori  e  precautelari  in  quanto  rappresentano

                  un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali

                  si  differenziano  per  il  connotato  dell’urgenza  e  l’assenza  di  un  provvedimento

                  dell’Autorità  Giudiziaria  che  interviene  solo  successivamente  nelle  forme  della
                  convalida.

                  Tanto  l’arresto  quanto  il  fermo  sono  vietati  quando  il  soggetto  abbia  agito  in

                  presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (articolo 385 C.P.P.).


                  L’arresto consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la Polizia

                  Giudiziaria  dispone  a  carico  di  chi  viene  colto  in  fragranza  (articolo  382  c.p.p)

                  ovverosia nell’atto di commettere il reato (flagranza propria) o di chi, subito dopo il



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