Page 64 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 64
Il G.I.P. interroga l’arrestato o il fermato, se comparso, ed il suo difensore. A questo
punto il G.I.P. può:
• convalidare con ordinanza l’arresto o il fermo quando risultino
legittimamente eseguiti ed osservati i termini per mettere a disposizione
del Pubblico Ministero l’arrestato/fermato, trasmettere il verbale e
richiedere la convalida delle misure adottate.
• non convalidare l’arresto o il fermo.
In entrambi i casi l’ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione sia
dall’arrestato/fermato (nel caso di convalida) sia dal Pubblico Ministero (nel caso di
mancata convalida).
Nell’ipotesi di mancata convalida il G.I.P. dovrà disporre la liberazione
dell’arrestato/fermato.
Nel qual caso il reo non fosse disponibile poiché irreperibile viene emesso un
mandato di ricerca ed arresto su tutto il territorio italiano ed internazionale.
Nella circostanza che il reo fosse invece in territorio internazionale, lo Stato Italiano
applica l'estradizione, ovverosia una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati
consistente nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato
nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in
questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato
(in questo caso si ha estradizione esecutiva). Nel Codice di Procedura Penale è
prevista dagli articoli 697-719-720-722. La Costituzione non ammette l’estradizione
per reati politici.
64