Page 64 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Il G.I.P. interroga l’arrestato o il fermato, se comparso, ed il suo difensore. A questo
                  punto il G.I.P. può:

                      •       convalidare  con  ordinanza  l’arresto  o  il  fermo  quando  risultino

                              legittimamente eseguiti ed osservati i termini per mettere a disposizione

                              del  Pubblico  Ministero  l’arrestato/fermato,  trasmettere  il  verbale  e
                              richiedere la convalida delle misure adottate.

                      •       non convalidare l’arresto o il fermo.



                  In  entrambi  i  casi  l’ordinanza  è  impugnabile  con  ricorso  per  cassazione  sia
                  dall’arrestato/fermato (nel caso di convalida) sia dal Pubblico Ministero (nel caso di

                  mancata convalida).

                  Nell’ipotesi  di  mancata  convalida  il  G.I.P.  dovrà  disporre  la  liberazione

                  dell’arrestato/fermato.


                  Nel  qual  caso  il  reo  non  fosse  disponibile  poiché  irreperibile  viene  emesso  un

                  mandato di ricerca ed arresto su tutto il territorio italiano ed internazionale.
                  Nella circostanza che il reo fosse invece in territorio internazionale, lo Stato Italiano

                  applica  l'estradizione,  ovverosia  una  forma  di  cooperazione  giudiziaria  tra  Stati

                  consistente nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato

                  nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in

                  questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato
                  (in  questo  caso  si  ha  estradizione  esecutiva).  Nel  Codice  di  Procedura  Penale  è

                  prevista dagli articoli 697-719-720-722. La Costituzione non ammette l’estradizione

                  per reati politici.















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