Page 59 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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personalità,  di  determinatezza,  di  proporzionalità  e  di  inderogabilità  della  pena
                  medesima.



                  Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena ha la funzione di eliminare o

                  attenuare  le  cause  della  criminalità  mediante  attività  di  carattere  legislativo,
                  amministrativo, sociale e culturale.

                  Secondo  la  teoria  della  prevenzione  speciale,  la  pena  svolge  un  compito

                  intimidatorio volto alla dissuasione  del  condannato dal commettere  nuovi reati  e,

                  contemporaneamente,  compiti  rieducativi  e  correttivi  che  le  varie  modalità  di
                  esecuzione (misure alternative, sostitutive, accessorie).



                  La prevenzione speciale si divide in:

                        prevenzione  speciale  post  delictum:  mira  ad  evitare  che  colui,  che  ha  già
                         commesso un reato, ne commetta altri;

                        prevenzione speciale ante delictum: mira ad evitare che il soggetto, in ragione

                         della sua concreta pericolosità, cada nel delitto;

                        prevenzione  speciale  sociale:  insieme  di  attività  di  controllo,  assistenza,

                         solidarietà  sociale,  volte  a  favorire  il  reinserimento  sociale  del  soggetto
                         rimesso in libertà.



                  L'irrogazione e l'applicazione della pena è competenza dall'autorità giudiziaria previo
                  espletamento di un regolare processo nei confronti di colui che violi un comando o

                  un divieto della legge.



                  Nell'ordinamento giuridico italiano i principi fondamentali che regolano la pena e la
                  sua applicazione sono:

                        il principio di personalità: la pena è personalissima e colpisce solo l'autore del

                         reato;

                        il principio di legalità, che in sede penale si specifica in
                         - riserva di legge (la pena non può essere comminata da fonti sublegislative),





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