Page 63 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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3.2 Il fermo.
Il fermo, normato dall’articolo 384 C.P.P. consiste, come nel caso dell’arresto, in
una privazione della libertà personale che il Pubblico Ministero dispone, "anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in
relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga" a carico della "persona gravemente indiziata di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto
concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico".
Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto
quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto.
Al fermo può procedere anche la Polizia Giudiziaria quando ancora non vi sia stata
l’assunzione della direzione delle indagini da parte del Pubblico Ministero o "qualora
sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi,
quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato
sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del Pubblico Ministero".
In base agli articoli 390-391 C.P.P. il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.)
deve fissare l’udienza di convalida entro 48 ore dalla richiesta di convalida del
Pubblico Ministero dandone avviso, senza ritardo, allo stesso, al difensore, nonché
all’arrestato o fermato già liberato.
L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
difensore dell’arrestato o del fermato.
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