Page 63 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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3.2   Il fermo.


                  Il  fermo,  normato dall’articolo 384  C.P.P.  consiste, come  nel  caso  dell’arresto,  in

                  una  privazione  della  libertà  personale  che  il  Pubblico  Ministero  dispone,  "anche

                  fuori  dei  casi  di  flagranza,  quando  sussistono  specifici  elementi  che,  anche  in

                  relazione  alla  impossibilità  di  identificare  l’indiziato,  fanno  ritenere  fondato  il

                  pericolo di  fuga"  a carico  della "persona  gravemente indiziata  di  un  delitto  per  il
                  quale  la  legge  stabilisce la  pena  dell’ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel

                  minimo  a  due  anni  e  superiore  nel  massimo  a  sei  anni  ovvero  di  un  delitto

                  concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di
                  terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico".

                  Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato  possa  darsi alla fuga soprattutto

                  quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto.



                  Al fermo può procedere anche la Polizia Giudiziaria quando ancora non vi sia stata
                  l’assunzione della direzione delle indagini da parte del Pubblico Ministero o "qualora

                  sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi,

                  quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato
                  sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il

                  provvedimento del Pubblico Ministero".



                  In  base  agli  articoli  390-391  C.P.P.  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  (G.I.P.)
                  deve  fissare  l’udienza  di  convalida  entro  48  ore  dalla  richiesta  di  convalida  del

                  Pubblico Ministero dandone avviso, senza ritardo, allo stesso, al difensore, nonché

                  all’arrestato o fermato già liberato.

                  L’udienza  si  svolge  in  camera  di  consiglio  con  la  partecipazione  necessaria  del
                  difensore dell’arrestato o del fermato.











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