Page 65 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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3.3 Le pene pecuniarie.
Tra le pene di carattere pecuniario troviamo la multa e l’ammenda.
La multa, che in Italia è prevista per i delitti secondo l’articolo 24 del Codice Penale,
consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro e non
superiore a 50.000 euro. Per i delitti determinati da motivi di lucro, ovvero vantaggio
patrimoniale, proprio o altrui, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione,
il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. Per taluni delitti è
prevista la sola pena della multa, mentre per altri la multa si applica alternativamente
o congiuntamente alla pena della reclusione; inoltre la reclusione fino a 6 mesi può
essere sostituita dal giudice con la multa, ad eccezione di alcuni casi espressamente
previsti dalla legge.
L'ammenda designa la pena pecuniaria per le contravvenzioni, in contrapposizione
alla multa prevista per i delitti.
L'art. 26 del Codice Penale precisa che consiste nel pagamento allo Stato di una
somma non inferiore a 20 euro, né superiore a 10.000 euro.
Secondo l'art. 133-bis c.p. il giudice, nel determinazione dell'ammontare
dell'ammenda, deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo. Può
aumentare l'ammenda stabilita dalla legge fino al triplo o diminuirla fino a un terzo
quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa
Secondo il testo originario dell'art. 136 c.p. l'ammenda non pagata si convertiva
nell'arresto; la norma, però, è stata annullata dalla Corte costituzionale con sentenza
21 novembre 1979, n. 131. Ora, secondo l'art. 102 della legge n. 689/1981,
l'ammenda non eseguita per insolvibilità del condannato si converte nella libertà
controllata per un periodo massimo di sei mesi oppure, a richiesta del condannato,
in lavoro sostitutivo.
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