Page 56 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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meritevole di tutela penale. Nella tradizione liberale classica il bene giuridico tutelato
era il complesso dei diritti della persona.
L'indirizzo tecnico-giuridico avallato da Vincenzo Manzini, riuscì ad evitare che nel
Codice entrassero le tesi totalitarie fasciste del penalista Giuseppe Maggiore. Riuscì,
inoltre, a salvaguardare il principio di stretta legalità e di materialità del reato, in
modo da impedire la cosiddetta deriva soggettivistica, che avrebbe portato a
penalizzare, anziché le azioni soggettive, i soggetti, diagnosticati sulla base dell'intima
fedeltà al regime.
Nel Codice Rocco venne, altresì, mantenuta l'assoluta irretroattività della legge
penale, quasi a voler confermare l'immagine di uno stato legale fondato sulla
certezza giuridica.
L'ideologia fascista lasciò comunque tracce precise nel codice penale con la
reintroduzione della pena di morte, la previsione di una serie sterminata di reati
d'opinione e pene severissime per i reati contro la persona.
Contemporanea fu l'approvazione del Codice di Procedura Penale di stampo
inquisitorio, molto più vicino all'ideologia giuridica fascista, e del Regolamento
carcerario.
Il Codice Penale è organizzato in tre libri, a loro volta suddivisi in titoli, sezioni,
capi, paragrafi e articoli:
Libro I (Dei reati in generale);
Libro II (Dei delitti in particolare);
Libro III (Delle contravvenzioni in particolare).
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