Page 62 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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reato,  inseguito  dalla  polizia  giudiziaria,  dalla  persona  offesa  o  da  altre  persone
                  oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il

                  reato immediatamente prima (flagranza impropria).

                  Finalità  primaria  consiste  di  impedire  che  il  reato  venga  portato  a  conseguenze

                  ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia.


                  La Polizia Giudiziaria deve procedere all’arresto obbligatorio (articolo 380 C.P.P.) di

                  chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali

                  la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
                  cinque  anni  e  nel  massimo  a  venti  anni  oppure  di  reati  espressamente  elencati,

                  individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della

                  sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile.

                  Può procedere all’arresto in modo facoltativo (articolo 381 C.P.P.) di chiunque sia
                  colto  in  flagranza  di  delitti  non  colposi,  consumati  o  tentati,  per  i  quali  la  legge

                  stabilisce  la  pena  della  reclusione  superiore  nel  massimo  a  tre  anni  ovvero  di  un

                  delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
                  nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati.

                  Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero

                  dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del

                  fatto.


                  Il  privato  può  procedere  all’arresto  (articolo  383  C.P.P.)  quando  l’arresto  è

                  obbligatorio per la Polizia Giudiziaria e si versi in flagranza di un reato perseguibile

                  d’ufficio.  Chi  vi  procede,  come  recita  l’articolo  stesso,  "deve  senza  ritardo
                  consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la

                  quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".












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