Page 62 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 62
reato, inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone
oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il
reato immediatamente prima (flagranza impropria).
Finalità primaria consiste di impedire che il reato venga portato a conseguenze
ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia.
La Polizia Giudiziaria deve procedere all’arresto obbligatorio (articolo 380 C.P.P.) di
chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati,
individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della
sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile.
Può procedere all’arresto in modo facoltativo (articolo 381 C.P.P.) di chiunque sia
colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un
delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati.
Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero
dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del
fatto.
Il privato può procedere all’arresto (articolo 383 C.P.P.) quando l’arresto è
obbligatorio per la Polizia Giudiziaria e si versi in flagranza di un reato perseguibile
d’ufficio. Chi vi procede, come recita l’articolo stesso, "deve senza ritardo
consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la
quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".
62