Page 57 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 57

2.3   La Pena.


                  Deterrente  principale  della  società  civile,  come  affermato  in  precedenza,  è  quindi

                  rappresentato dalla pena, disciplinata dal Codice risalente al 1930, a tutt’oggi, dopo

                  vari aggiornamenti e modifiche, in vigore.



                  La  Costituzione  della  Repubblica  italiana,  in  vigore  dal  1  gennaio  1948,  si  pone
                  come  atto  superiore  rispetto  a  qualunque  altro  atto  normativo  dell’ordinamento

                  giuridico italiano. Di conseguenza, non solo la Corte Costituzionale ha il potere di

                  sindacare la validità delle leggi ordinarie come le norme del Codice Penale, ma più in
                  generale  la  Costituzione  accoglie  alcuni  principi  di  importanza  fondamentale  per

                  guidare  alla  comprensione  della  natura  e  della  funzione  del  nostro  diritto  penale

                  odierno.

                  Si ricordano alcuni tra i principi più significativi della Costituzione: il principio di

                  uguaglianza (articolo 3), diritti quali la libertà personale (articolo 13), l’inviolabilità
                  del domicilio (articolo  14), la libertà e la segretezza della  corrispondenza (articolo

                  15), la libertà di circolazione nel territorio nazionale (articolo 16).

                  La Costituzione ha premura di specificare da quali organi dello Stato questi diritti
                  fondamentali possono essere limitati (riserva di giurisdizione), e di richiedere che i

                  casi in cui le restrizioni sono ammissibili siano stabiliti con legge (riserva di legge).



                  L’articolo  27  della  Costituzione  nella  sua  formulazione  originaria,  bandiva
                  espressamente  la  pena  di  morte,  con  la  riserva  per  le  leggi  militari  di  guerra.  In

                  seguito, l’articolo 1 della Legge 13 ottobre 1994, n. 598 ha abolito la pena di morte

                  anche ove prevista dal codice penale militare  di guerra, sostituendola con la pena

                  massima dell’ergastolo prevista dal codice penale.


                  Ma  in  che  cosa  consiste  la  pena?  È  definita  come  la  sanzione  predisposta  per  la

                  violazione  di  una  norma  penale.  Può  essere  individuata  come  la  sofferenza,

                  un’afflittività disposta dalla legge penale.




                                                           57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62