Page 57 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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2.3 La Pena.
Deterrente principale della società civile, come affermato in precedenza, è quindi
rappresentato dalla pena, disciplinata dal Codice risalente al 1930, a tutt’oggi, dopo
vari aggiornamenti e modifiche, in vigore.
La Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1 gennaio 1948, si pone
come atto superiore rispetto a qualunque altro atto normativo dell’ordinamento
giuridico italiano. Di conseguenza, non solo la Corte Costituzionale ha il potere di
sindacare la validità delle leggi ordinarie come le norme del Codice Penale, ma più in
generale la Costituzione accoglie alcuni principi di importanza fondamentale per
guidare alla comprensione della natura e della funzione del nostro diritto penale
odierno.
Si ricordano alcuni tra i principi più significativi della Costituzione: il principio di
uguaglianza (articolo 3), diritti quali la libertà personale (articolo 13), l’inviolabilità
del domicilio (articolo 14), la libertà e la segretezza della corrispondenza (articolo
15), la libertà di circolazione nel territorio nazionale (articolo 16).
La Costituzione ha premura di specificare da quali organi dello Stato questi diritti
fondamentali possono essere limitati (riserva di giurisdizione), e di richiedere che i
casi in cui le restrizioni sono ammissibili siano stabiliti con legge (riserva di legge).
L’articolo 27 della Costituzione nella sua formulazione originaria, bandiva
espressamente la pena di morte, con la riserva per le leggi militari di guerra. In
seguito, l’articolo 1 della Legge 13 ottobre 1994, n. 598 ha abolito la pena di morte
anche ove prevista dal codice penale militare di guerra, sostituendola con la pena
massima dell’ergastolo prevista dal codice penale.
Ma in che cosa consiste la pena? È definita come la sanzione predisposta per la
violazione di una norma penale. Può essere individuata come la sofferenza,
un’afflittività disposta dalla legge penale.
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