Page 68 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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contemporanei. L’obiettivo della risocializzazione riceve piena legittimazione, solo
se concepito come un’offerta di ausilio finalizzata a rimuovere gli ostacoli che si
frappongono ad un inserimento sociale da parte di un soggetto che ha già
delinquito. Grazie al suo inserimento nella Costituzione, il principio di rieducazione
è così divenuto criterio costituzionale di politica criminale che ha avuto importanza
altalenante nella storia della Repubblica.
Come ha un percorso storico la legislazione penale, così è caratterizzata la struttura e
funzione carceraria nel corso delle varie epoche.
4.1 Le carceri.
Il giorno in cui la società organizzata, per salvaguardare la pace e la sicurezza sociale,
stabilì di isolare dalla società coloro che avevano violato l’ordine, rinchiudendoli in
appositi siti detentivi, attuò il sistema penitenziario. Tale sistema fu inizialmente
attuato solo dal punto di vista della custodia o della polizia carceraria, essendo la
pena intesa come vendetta sociale e mirando gli ordinamenti penali ad annullare il
colpevole del reato. Non v’era fine rieducativo. In tempi remoti il carcere era quindi
sostanzialmente concepito come edificio atto a custodire il reo cui doveva essere
inflitta la pena prevista per il crimine commesso. Le pene potevano distinguersi in:
pene corporali (fustigazione, mutilazione, tortura, morte, eccetera) o pene pecuniarie
(confisca di parte o tutti i beni del reo).
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