Page 68 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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contemporanei. L’obiettivo della risocializzazione riceve piena legittimazione, solo
                  se  concepito  come  un’offerta  di ausilio finalizzata  a rimuovere  gli  ostacoli  che  si

                  frappongono  ad  un  inserimento  sociale  da  parte  di  un  soggetto  che  ha  già

                  delinquito. Grazie al suo inserimento nella Costituzione, il principio di rieducazione

                  è così divenuto criterio costituzionale di politica criminale che ha avuto importanza
                  altalenante nella storia della Repubblica.



                  Come ha un percorso storico la legislazione penale, così è caratterizzata la struttura e

                  funzione carceraria nel corso delle varie epoche.






                  4.1   Le carceri.



                  Il giorno in cui la società organizzata, per salvaguardare la pace e la sicurezza sociale,
                  stabilì di isolare dalla società coloro che avevano violato l’ordine, rinchiudendoli in

                  appositi  siti  detentivi,  attuò  il  sistema  penitenziario.  Tale  sistema  fu  inizialmente

                  attuato solo dal punto  di vista della custodia o della  polizia carceraria, essendo la
                  pena intesa come vendetta sociale e mirando gli ordinamenti penali ad annullare il

                  colpevole del reato. Non v’era fine rieducativo. In tempi remoti il carcere era quindi

                  sostanzialmente  concepito come edificio atto  a custodire  il  reo  cui  doveva essere

                  inflitta la pena prevista per il crimine commesso. Le pene potevano distinguersi in:
                  pene corporali (fustigazione, mutilazione, tortura, morte, eccetera) o pene pecuniarie

                  (confisca di parte o tutti i beni del reo).















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