Page 69 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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4.1.1   Epoca antica.


                  Poiché  il  diritto  romano  conosceva,  come  detto  nei  capitoli  precedenti,  quasi

                  esclusivamente pene di carattere privatistico per i trasgressori di norme per lo più di

                  carattere pecuniario o corporale, il carcere non venne mai preso in considerazione
                  come misura coercitiva.

                  Serviva,  quasi  esclusivamente,  “ad  continendos  homines,  non  ad  puniendos”,  ovverosia

                  contenere uomini allo scopo di assicurarli alla giustizia.


                  Il  sistema  penale  medievale,  principalmente  basato  sui  criteri  di  vendetta  privata,

                  non dette modo, neppure in quest’epoca, di veder sviluppare il sistema carcerario.

                  Le frustate, il marchio a fuoco, il bando, le mutilazioni e le esecuzioni aumentarono

                  fino a divenire la forma dominante di pena e non più quella sostitutiva.


                  Nella società feudale il carcere inteso come pena, nella forma della privazione della

                  libertà,  non  esiste.  Il  carcere  medievale,  punitivo  e  privatistico  si  fonda  sulla
                  categoria  etico-giuridica  del  “taglione”,  a  cui  si  associa  il  concetto  di  espiatio,

                  ovverosia una forma di vendetta basata sul criterio di pareggiare i danni.

                  L’unico  tribunale  è  quello  del  signore;  lui  emana  gli  ordini,  a  lui  debbono

                  obbedienza  tutti  coloro  che  hanno  in  concessione  la  terra  o  che  vivono  sui  suoi

                  fondi.  La  prigione  era  solo  un  passaggio  temporaneo  nell’attesa  dell’applicazione
                  della pena reale, cioè la privazione nei riguardi del colpevole di quei beni riconosciuti

                  universalmente come valori sociali: la vita, l’integrità fisica, il denaro. La crudeltà e la

                  spettacolarità  assolvevano  la  funzione  di  deterrente  nei  confronti  di  coloro  che
                  intendevano trasgredire le regole imposte dal Signore feudale.

                  Detenzione e tortura era principalmente mezzi istruttori per ottenere la confessione

                  dell’imputato, considerata la prova necessaria alla condanna.










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