Page 72 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Raggiunta  l’Unità  si  avvertì  in  Italia  la  necessità  di  raccogliere  e  uniformare,  in
                  maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto

                  e anche per il diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza.

                  Dopo l’estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo

                  nell’arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie
                  di  stabilimenti  carcerari,  ovvero  bagni  penali  (R.D.  19  settembre  1860),  carceri

                  giudiziarie (R.D. 27 gennaio 1861, n. 4681), case di pena (R.D. 13 gennaio 1862, n.

                  413), case di relegazione (R.D. 28 agosto 1862, n. 813) e case di custodia (R.D. 27

                  novembre 1862, n. 1018). Nel 1861 con R.D. 9 ottobre 1861, n. 255 fu istituita la
                  Direzione  generale  delle  carceri  dipendente  dal  Ministero  dell'Interno,  in

                  sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri.



                  Nel 1889 venne emanato il codice penale Zanardelli. Gli istituti realizzati in questo
                  periodo si ispirarono al modello indicato da Crispi, portando alla formazione di una

                  nuova tipologia carceraria caratterizzata dal sistema cellulare.

                  Nel 1890 le dimensioni delle celle e cubicoli venivano fissate dal Consiglio Superiore
                  di Sanità. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci

                  campagne  avviate  sin  dal  1921  contro  la  segregazione  cellulare,  sarà  introdotto  il

                  sistema dei “camerotti”, che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità

                  di dimensioni più ampie.

                  La  riforma  penitenziaria  del  1889  ebbe  il  merito  di  porsi  il  problema  della
                  disponibilità delle strutture. A tal fine si prevedeva di reperire i proventi necessari

                  per  l'edilizia  penitenziaria  dalle  lavorazioni  carcerarie,  dalla  vendita  di  alcuni

                  immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell'amministrazione
                  carceraria



                  Le  strutture  legislative  e la prassi  nella gestione delle  istituzioni penitenziarie non

                  subirono  sensibili  mutamenti  nel  periodo  che  intercorre  tra  le  prime  riforme
                  giolittiane e la conclusione della guerra mondiale. Con monotonia si susseguirono

                  modeste  innovazioni  legislative,  progetti  di  riforma  non  andati  a  compimento,





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