Page 74 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
P. 74

4.1.3   La riforma legislativa del 1975.


                  Il  primo risultato  legislativo  delle  attività  parlamentari  sull’ordinamento carcerario

                  arrivò  nel  1975  con  la  Legge  26  luglio  1975,  n.  354  “Norme  sull’ordinamento

                  penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà” con
                  cui venne varata la nuova riforma organica degli istituti di diritto penitenziario, della

                  quale si discuteva dal secondo dopoguerra.

                  La  legge  si  compone  di  91  articoli  suddivisi  in  due  titoli:  il  primo  riguardante  il

                  trattamento  penitenziario  (articoli  1-58);  il  secondo  riguardante  l’organizzazione
                  penitenziaria (articoli 59-91).



                  Punti qualificanti di questa legge sono:

                        il principio della qualificazione del trattamento;
                        la disciplina del lavoro in carcere;

                        la creazione di nuove forme di operatori specializzati;

                        le misure alternative alla detenzione.



                  Tra il 1975 ad oggi la riforma penitenziaria subì varie modifiche riguardanti  sia il
                  Regolamento  di  esecuzione  che  la  Legge.  Particolari  cambiamenti  si  sono  avuti

                  sull’eliminazione  della  condizione  del  recidivo,  e  sulla  riconduzione  della

                  competenza  del  magistrato di  sorveglianza  all’ambito  di  un  controllo  garantistico.
                  Inoltre, venne data particolare importanza al procedimento di sorveglianza.

                  La legge 21 giugno 1985, n. 297 ha inserito nell’ordinamento penitenziario l’articolo

                  47-bis riguardante l’affidamento in prova nei confronti di persone tossicodipendenti

                  o alcooldipendenti.

                  Diversi  giuristi  cominciarono  a  pensare  ad  alcune  correzioni  della  “riforma”.
                  Correzioni che non vedranno la luce prima del 1986, quando la legge 10 ottobre

                  1986 n. 663 che va sotto il  nome di  “Legge  Gozzini”,  modificherà  alcuni aspetti

                  della riforma del 1975. La legge Gozzini contempla dei benefici che permettono ai
                  detenuti che hanno mantenuto una buona condotta, e dimostrato il ravvedimento,





                                                           74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79