Page 75 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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di usufruire misure alternative al carcere e permessi premio per coltivare gli affetti
familiari ed instaurare rapporti di lavoro.
Dopo altri interventi di riforma e integrazione della normativa riguardante
l’ordinamento carcerario, nel 2000 viene emanato un nuovo “Regolamento recante
norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della
libertà” (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Dal 1928 al 1989 gli istituti carcerari sono stati alle dipendenze della Direzione
generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.
Competenze della Direzione erano l’amministrazione di tutto il personale delle
strutture penitenziarie; le attività di rieducazione; il mantenimento dei detenuti e
degli internati, le attività industriali e agricole e l’edilizia carceraria.
4.2 La reclusione.
La pena detentiva consiste quindi nel concetto di reclusione o detenzione presso un
istituto carcerario volta alla redenzione, rieducazione e alla risocializzazione del reo.
La reclusione consiste nella privazione della libertà personale con l'obbligo del
lavoro e con l'isolamento notturno per un periodo che va da un minimo di quindici
giorni ad un massimo di ventiquattro anni. Tale secondo limite può, peraltro, essere
valicato sino a raggiungere quello di trenta anni nel momento in cui vi sia il
concorso di più circostanze aggravanti oppure concorso di reati o per particolari
reati (ad esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630
C.P.).
La pena massima che nello Stato Italiano può essere inflitta è l’ergastolo: previsto
dall'articolo 22 C.P. consiste nella privazione della libertà scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
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