Page 75 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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di usufruire misure alternative al carcere e permessi premio per coltivare gli affetti
                  familiari ed instaurare rapporti di lavoro.

                  Dopo  altri  interventi  di  riforma  e  integrazione  della  normativa  riguardante

                  l’ordinamento carcerario, nel 2000 viene emanato un nuovo “Regolamento recante

                  norme  sull'ordinamento  penitenziario  e  sulle  misure  privative  e  limitative  della
                  libertà” (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).



                  Dal  1928  al  1989  gli  istituti  carcerari  sono  stati  alle  dipendenze  della  Direzione

                  generale  per  gli  istituti  di  prevenzione  e  pena  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia.
                  Competenze  della  Direzione  erano  l’amministrazione  di  tutto  il  personale  delle

                  strutture  penitenziarie;  le  attività  di  rieducazione;  il  mantenimento  dei  detenuti  e

                  degli internati, le attività industriali e agricole e l’edilizia carceraria.






                  4.2   La reclusione.



                  La pena detentiva consiste quindi nel concetto di reclusione o detenzione presso un
                  istituto carcerario volta alla redenzione, rieducazione e alla risocializzazione del reo.

                  La  reclusione  consiste  nella  privazione  della  libertà  personale  con  l'obbligo  del

                  lavoro e con l'isolamento notturno per un periodo che va da un minimo di quindici

                  giorni ad un massimo di ventiquattro anni. Tale secondo limite può, peraltro, essere
                  valicato  sino  a  raggiungere  quello  di  trenta  anni  nel  momento  in  cui  vi  sia  il

                  concorso  di  più  circostanze  aggravanti  oppure  concorso  di  reati o  per  particolari

                  reati (ad esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630

                  C.P.).


                  La pena massima che nello Stato Italiano può essere inflitta è l’ergastolo: previsto

                  dall'articolo  22  C.P.  consiste  nella  privazione  della  libertà  scontata  in  uno  degli

                  stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.




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