Page 76 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al godimento del regime di
semilibertà dopo aver scontato 20 anni di pena e, ai fini del detto computo, valgono
le riduzioni di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata previste dall'articolo 54
della L. 354 del 1975.
Dette riduzioni sono efficaci anche al fine del computo del termine necessario per
accedere al beneficio della liberazione condizionale. L'articolo 22 C.P. è stato
dichiarato, peraltro, incostituzionale nella parte in cui non esclude l'applicabilità nei
riguardi del minore imputabile. La possibilità di godere della liberazione
condizionale e del regime di semilibertà concorrere a rendere la pena dell'ergastolo
compatibile con il principio della tendenziale funzione rieducativa della pena.
4.3 Misure alternative rieducative.
Il principio di funzione rieducativa della pena ha ispirato l'introduzione nel nostro
ordinamento delle misure alternative alla detenzione, le quali, sostituendosi alle pene
carcerarie rieducano il condannato alla risocializzazione.
È necessario controllare ed incentivare l'acquisizione di capacità relazionali
necessarie a ricostruire l’identità sociale del detenuto gravemente compromessa dalle
vicende giudiziarie.
Ai condannati deve richiedersi di essere capaci di comunicare in modo costruttivo,
saper collaborare con gli altri, saper riconoscere e accettare il conflitto, essere in
grado di assumersi responsabilità anche minime.
Aiutare queste persone ad acquisire professionalità e dare opportunità loro di
mantenere le relazioni famigliari, significa aiutarle ad entrare in relazione e a
costruire rapporti, non dimenticandosi che sovente l'incapacità comunicativa, è
elemento fortemente criminogeno.
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