Page 78 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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4.3.2   La semilibertà.


                  La  riforma  del  1986  puntava  a  rimuovere  una  palese  incoerenza  prospettatasi

                  nell'esperienza applicativa; la giurisprudenza infatti esigeva, ai fini dell'applicazione

                  della misura, che il condannato avesse iniziato l'esecuzione della pena al momento
                  dell'istanza: la necessità di non interrompere un percorso rieducativo già avviato in

                  sede  extramuraria  condusse  all'introduzione  di  una  modalità  di  accesso  alla

                  semilibertà  che  prescindeva  dalla  instaurazione  della  detenzione.  Può  altresì  esser

                  disposta prima dell'inizio dell'esecuzione qualora il condannato avesse dimostrato la
                  propria volontà di reinserimento nella vita sociale.

                  La  semilibertà  ordinaria  è  concessa  sulla  base  dei  progressi  compiuti  durante  il

                  trattamento, ed è finalizzata a facilitare il graduale reinserimento sociale del soggetto.

                  La  disciplina  della  semilibertà  prevede  che  i  condannati  alla  pena  dell'arresto  di
                  qualunque entità o della reclusione non superiore a sei mesi possano essere ammessi

                  a trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative,

                  istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.






                  4.3.3   La detenzione domiciliare.


                  Si tratta di una forma di espiazione della pena presso la propria abitazione. La pena

                  della reclusione non superiore ai quattro anni e la pena dell'arresto possono essere

                  scontate anche nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
                  luogo  di  cura  o  assistenza  quando  trattasi  di  soggetti  con  particolari  problemi

                  personali o di salute.

                  La  detenzione  domiciliare  si  differenzia  dagli  arresti  domiciliari,  in  quanto,

                  quest'ultima  figura  costituisce  un  provvedimento  di  carattere  cautelare,  che  viene
                  adottato  nei  confronti  di soggetti  che  non  sono  stati  ancora  condannati  con  una

                  sentenza definitiva.





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