Page 78 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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4.3.2 La semilibertà.
La riforma del 1986 puntava a rimuovere una palese incoerenza prospettatasi
nell'esperienza applicativa; la giurisprudenza infatti esigeva, ai fini dell'applicazione
della misura, che il condannato avesse iniziato l'esecuzione della pena al momento
dell'istanza: la necessità di non interrompere un percorso rieducativo già avviato in
sede extramuraria condusse all'introduzione di una modalità di accesso alla
semilibertà che prescindeva dalla instaurazione della detenzione. Può altresì esser
disposta prima dell'inizio dell'esecuzione qualora il condannato avesse dimostrato la
propria volontà di reinserimento nella vita sociale.
La semilibertà ordinaria è concessa sulla base dei progressi compiuti durante il
trattamento, ed è finalizzata a facilitare il graduale reinserimento sociale del soggetto.
La disciplina della semilibertà prevede che i condannati alla pena dell'arresto di
qualunque entità o della reclusione non superiore a sei mesi possano essere ammessi
a trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
4.3.3 La detenzione domiciliare.
Si tratta di una forma di espiazione della pena presso la propria abitazione. La pena
della reclusione non superiore ai quattro anni e la pena dell'arresto possono essere
scontate anche nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
luogo di cura o assistenza quando trattasi di soggetti con particolari problemi
personali o di salute.
La detenzione domiciliare si differenzia dagli arresti domiciliari, in quanto,
quest'ultima figura costituisce un provvedimento di carattere cautelare, che viene
adottato nei confronti di soggetti che non sono stati ancora condannati con una
sentenza definitiva.
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