Page 82 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Amalgamati tra loro, potrebbero contribuire alla riduzione dei tempi del processo,
                  quindi al recupero di efficienza dell’intero sistema.



                  Di fronte all’incessante ed elevata domanda di giustizia, una prima considerazione va

                  fatta su come circoscrivere in origine il numero di istanze di giustizia. Vi potrebbe
                  esser,  come  prima  soluzione,  la  limitazione  d’ingresso  nell’iter  procedimentale

                  penale,  mettendo  in  atto  una  vera  e  propria  selezione  in  base  all’importanza  ed

                  urgenza delle stesse. C’è da chiedersi infatti se sia economicamente accettabile per lo

                  Stato  sostenere  il  costo  economico  dovuto  all’impiego  di  risorse  di  alto  livello,
                  ovvero  la  Magistratura,  per  fattispecie  di  scarsa  pericolosità  sociale.  Potrebbero

                  essere  convogliate  e risolte  in  altri  circuiti, come  avviene  tutt’oggi applicato  dagli

                  ordinamenti esteri.

                  Un  ulteriore  soluzione  è  rilevabile  nella  depenalizzazione,  mediante  la  quale  è
                  possibile  trasformare  il  fatto,  prima  costituente  reato,  in  illecito  amministrativo.

                  Questa soluzione, è già impiegata dal Legislatore italiano con le Leggi n. 689 del 24

                  novembre 1981, n. 561 del 28 dicembre 1993 e il D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre
                  1999.



                  Successivo proposta riguarda l’utilizzo dei c.d. metodi alternativi di soluzione delle

                  controversie: la mediazione e la conciliazione. Con tali istituti verrebbe interamente

                  applicato il principio di sussidiarietà della giurisdizione e salvaguardate in ogni caso
                  quanto  disposto  dagli  articoli  24  e  111  Costituzione  ovverosia  la  tutela

                  giurisdizionale dei diritti e l’accesso al giudice ordinario.

                  Il  ricorso  al  giudice  resta comunque disponibile  in caso di  insuccesso dei  metodi
                  alternativi anzidetti, precisando, tuttavia, che presupposto applicativo di tali istituti

                  debba essere, oltre alla modesta rilevanza del fatto che attui la condizione necessaria

                  per la successiva depenalizzazione, il consenso delle parti nel rinunciare, almeno in

                  prima istanza, ad accedere alla giurisdizione statuale.









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