Page 82 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Amalgamati tra loro, potrebbero contribuire alla riduzione dei tempi del processo,
quindi al recupero di efficienza dell’intero sistema.
Di fronte all’incessante ed elevata domanda di giustizia, una prima considerazione va
fatta su come circoscrivere in origine il numero di istanze di giustizia. Vi potrebbe
esser, come prima soluzione, la limitazione d’ingresso nell’iter procedimentale
penale, mettendo in atto una vera e propria selezione in base all’importanza ed
urgenza delle stesse. C’è da chiedersi infatti se sia economicamente accettabile per lo
Stato sostenere il costo economico dovuto all’impiego di risorse di alto livello,
ovvero la Magistratura, per fattispecie di scarsa pericolosità sociale. Potrebbero
essere convogliate e risolte in altri circuiti, come avviene tutt’oggi applicato dagli
ordinamenti esteri.
Un ulteriore soluzione è rilevabile nella depenalizzazione, mediante la quale è
possibile trasformare il fatto, prima costituente reato, in illecito amministrativo.
Questa soluzione, è già impiegata dal Legislatore italiano con le Leggi n. 689 del 24
novembre 1981, n. 561 del 28 dicembre 1993 e il D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre
1999.
Successivo proposta riguarda l’utilizzo dei c.d. metodi alternativi di soluzione delle
controversie: la mediazione e la conciliazione. Con tali istituti verrebbe interamente
applicato il principio di sussidiarietà della giurisdizione e salvaguardate in ogni caso
quanto disposto dagli articoli 24 e 111 Costituzione ovverosia la tutela
giurisdizionale dei diritti e l’accesso al giudice ordinario.
Il ricorso al giudice resta comunque disponibile in caso di insuccesso dei metodi
alternativi anzidetti, precisando, tuttavia, che presupposto applicativo di tali istituti
debba essere, oltre alla modesta rilevanza del fatto che attui la condizione necessaria
per la successiva depenalizzazione, il consenso delle parti nel rinunciare, almeno in
prima istanza, ad accedere alla giurisdizione statuale.
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