Page 86 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Riguardo al patteggiamento, tale istituto andrebbe totalmente riesaminato anche in
considerazione delle esperienze Europee prima trattate. Nel procedimento inglese,
vige l’interessante formula dell’accordo con l’accusato, in base al quale la riduzione
di pena viene applicata quando l’imputato, con l’ammissione di colpevolezza,
permetta all’Autorità Giudiziaria un concreto risparmio di tempo e di risorse.
Questo comportamento risulta quindi essere a vantaggio di una maggiore efficienza
dell’intero sistema penalistico.
Si tratta di una diversa filosofia per il conseguimento dell’obiettivo processuale; negli
ordinamenti esteri, ed in particolare in quelli anglosassoni, la maggior praticità fa sì
che il principio nobile della ricerca della verità soccomba all’esigenza di snellimento
del carico processuale con i relativi benefici temporali per l’attesa del risultato della
giustizia e di un minore onere finanziario.
Questo procedimento, quando viene adottato, porta all’accusato un minore grado di
garanzie per la difesa (diritto alla prova) ed una riduzione dell’entità della pena che
deve essere concessa in cambio della sua collaborazione. Si ha quindi una sorta di
mediazione penale.
L’Istituto penale italiano non riconoscendo nell’assunzione di responsabilità da parte
dell’imputato alcun beneficio, si riduce ad un mero accordo sull’entità della pena tra
difesa e accusa, con possibilità di veto da parte del giudice. L’applicazione trova,
inoltre, un grosso vincolo nell’applicazione in quanto è utilizzabile solo per i reati
con un limite della pena edittale di due e cinque anni.
Tale limite dovrebbe essere rimosso in modo da allargare l’utilizzo dell’istituto ed
applicarlo nei casi di reale collaborazione da parte dell’accusato.
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