Page 86 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Riguardo al patteggiamento, tale istituto andrebbe totalmente riesaminato anche in
                  considerazione delle esperienze Europee prima trattate. Nel procedimento inglese,

                  vige l’interessante formula dell’accordo con l’accusato, in base al quale la riduzione

                  di  pena  viene  applicata  quando  l’imputato,  con  l’ammissione  di  colpevolezza,

                  permetta all’Autorità Giudiziaria un concreto risparmio di tempo e di risorse.
                  Questo comportamento risulta quindi essere a vantaggio di una maggiore efficienza

                  dell’intero sistema penalistico.



                  Si tratta di una diversa filosofia per il conseguimento dell’obiettivo processuale; negli
                  ordinamenti esteri, ed in particolare in quelli anglosassoni, la maggior praticità fa sì

                  che il principio nobile della ricerca della verità soccomba all’esigenza di snellimento

                  del carico processuale con i relativi benefici temporali per l’attesa del risultato della

                  giustizia e di un minore onere finanziario.
                  Questo procedimento, quando viene adottato, porta all’accusato un minore grado di

                  garanzie per la difesa (diritto alla prova) ed una riduzione dell’entità della pena che

                  deve essere concessa in cambio della sua collaborazione. Si ha quindi una sorta di
                  mediazione penale.



                  L’Istituto penale italiano non riconoscendo nell’assunzione di responsabilità da parte

                  dell’imputato alcun beneficio, si riduce ad un mero accordo sull’entità della pena tra

                  difesa  e  accusa, con  possibilità  di  veto  da  parte  del  giudice.  L’applicazione  trova,
                  inoltre, un grosso vincolo nell’applicazione in quanto è utilizzabile solo per i reati

                  con un limite della pena edittale di due e cinque anni.


                  Tale limite dovrebbe essere rimosso in modo da allargare l’utilizzo dell’istituto ed

                  applicarlo nei casi di reale collaborazione da parte dell’accusato.














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