Estratto degli artt. 45 e 80 Regolamento Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (1940) Art. 45 - Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili. Art. 80. - Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in possesso, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza. Cos'è il Diritto Penale? Attraverso ciò che mettiamo in atto, sveliamo al mondo la nostra natura. (M. Zannolfi) Facendo riferimento alla prima definizione di "politica" (dal greco πολιτικος, politikós) la quale risale ad Aristotele è legata al termine "polis", che in greco significa la città, la comunità dei cittadini; secondo il filosofo, "politica" significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. Al di là delle definizioni, la politica in senso generale, riguardante "tutti" i soggetti facenti parte di una società, e non esclusivamente chi fa politica attiva, ovvero opera nelle strutture deputate a determinarla, la politica è l'occuparsi di come viene gestita la comunità. Difficilmente, oggi, ci si può esimere dall’appartenenza a qualsivoglia società, a meno che non si faccia una scelta estrema e ci s’addentri in territori non ancora colonizzati. Gioco forza, l’appartenenza è regolamentata da diritti e doveri. Le norme comportamentali sono legiferate in modo da punire le violazioni di questi diritti ed indicarne la condotta (doveri) nella maniera più pertinente possibile. Tra le tante espressioni di questa volontà, nasce il “diritto penale”. Ma cos’è il diritto penale? Si può rispondere molto sinteticamente a questa domanda definendo il diritto penale come quella parte del diritto che disciplina i fatti che costituiscono reato, ove per reato si intende tutto ciò che è commesso da un essere umano e che è sottoposto a sanzioni penali. Il diritto penale trova la sua specifica regolamentazione nel codice penale. Questo si divide in tre parti principali denominate rispettivamente: LIBRO PRIMO – dei reati in generale; LIBRO SECONDO – dei delitti in particolare; LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare. Ciascun LIBRO, al suo interno, si suddivide a sua volta in “titoli” e “capi” che verranno visti singolarmente nella trattazione di ogni LIBRO. Si evidenzia, inoltre, che norme penali si trovano anche all’interno di determinate leggi speciali che ne regolano l’applicazione in base alla materia trattata e, comunque, sempre in applicazione dei principi generali stabiliti dal codice penale (nonché dalla Costituzione italiana) salvo particolari eccezioni espressamente previste.»» Vai alla tesi "L'incertezza della pena" di Riccardo Zannolfi “onestà, lealtà, giustizia, compassione, dovere, coraggio, sincerità, eroismo, onore, gentilezza e cortesia" (bushidō) LEX ET IUSTITIA
Cos'è il Diritto Penale? Attraverso ciò che mettiamo in atto, sveliamo al mondo la nostra natura. (M. Zannolfi) Facendo riferimento alla prima definizione di "politica" (dal greco πολιτικος, politikós) la quale risale ad Aristotele è legata al termine "polis", che in greco significa la città, la comunità dei cittadini; secondo il filosofo, "politica" significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. Al di là delle definizioni, la politica in senso generale, riguardante "tutti" i soggetti facenti parte di una società, e non esclusivamente chi fa politica attiva, ovvero opera nelle strutture deputate a determinarla, la politica è l'occuparsi di come viene gestita la comunità. Difficilmente, oggi, ci si può esimere dall’appartenenza a qualsivoglia società, a meno che non si faccia una scelta estrema e ci s’addentri in territori non ancora colonizzati. Gioco forza, l’appartenenza è regolamentata da diritti e doveri. Le norme comportamentali sono legiferate in modo da punire le violazioni di questi diritti ed indicarne la condotta (doveri) nella maniera più pertinente possibile. Tra le tante espressioni di questa volontà, nasce il “diritto penale”. Ma cos’è il diritto penale? Si può rispondere molto sinteticamente a questa domanda definendo il diritto penale come quella parte del diritto che disciplina i fatti che costituiscono reato, ove per reato si intende tutto ciò che è commesso da un essere umano e che è sottoposto a sanzioni penali. Il diritto penale trova la sua specifica regolamentazione nel codice penale. Questo si divide in tre parti principali denominate rispettivamente: LIBRO PRIMO – dei reati in generale; LIBRO SECONDO – dei delitti in particolare; LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare. Ciascun LIBRO, al suo interno, si suddivide a sua volta in “titoli” e “capi” che verranno visti singolarmente nella trattazione di ogni LIBRO. Si evidenzia, inoltre, che norme penali si trovano anche all’interno di determinate leggi speciali che ne regolano l’applicazione in base alla materia trattata e, comunque, sempre in applicazione dei principi generali stabiliti dal codice penale (nonché dalla Costituzione italiana) salvo particolari eccezioni espressamente previste.»» Vai alla tesi "L'incertezza della pena" di Riccardo Zannolfi “onestà, lealtà, giustizia, compassione, dovere, coraggio, sincerità, eroismo, onore, gentilezza e cortesia" (bushidō) LEX ET IUSTITIA
Facendo riferimento alla prima definizione di "politica" (dal greco πολιτικος, politikós) la quale risale ad Aristotele è legata al termine "polis", che in greco significa la città, la comunità dei cittadini; secondo il filosofo, "politica" significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. Al di là delle definizioni, la politica in senso generale, riguardante "tutti" i soggetti facenti parte di una società, e non esclusivamente chi fa politica attiva, ovvero opera nelle strutture deputate a determinarla, la politica è l'occuparsi di come viene gestita la comunità. Difficilmente, oggi, ci si può esimere dall’appartenenza a qualsivoglia società, a meno che non si faccia una scelta estrema e ci s’addentri in territori non ancora colonizzati. Gioco forza, l’appartenenza è regolamentata da diritti e doveri. Le norme comportamentali sono legiferate in modo da punire le violazioni di questi diritti ed indicarne la condotta (doveri) nella maniera più pertinente possibile. Tra le tante espressioni di questa volontà, nasce il “diritto penale”. Ma cos’è il diritto penale? Si può rispondere molto sinteticamente a questa domanda definendo il diritto penale come quella parte del diritto che disciplina i fatti che costituiscono reato, ove per reato si intende tutto ciò che è commesso da un essere umano e che è sottoposto a sanzioni penali. Il diritto penale trova la sua specifica regolamentazione nel codice penale. Questo si divide in tre parti principali denominate rispettivamente: LIBRO PRIMO – dei reati in generale; LIBRO SECONDO – dei delitti in particolare; LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare. Ciascun LIBRO, al suo interno, si suddivide a sua volta in “titoli” e “capi” che verranno visti singolarmente nella trattazione di ogni LIBRO. Si evidenzia, inoltre, che norme penali si trovano anche all’interno di determinate leggi speciali che ne regolano l’applicazione in base alla materia trattata e, comunque, sempre in applicazione dei principi generali stabiliti dal codice penale (nonché dalla Costituzione italiana) salvo particolari eccezioni espressamente previste.»» Vai alla tesi "L'incertezza della pena" di Riccardo Zannolfi “onestà, lealtà, giustizia, compassione, dovere, coraggio, sincerità, eroismo, onore, gentilezza e cortesia" (bushidō) LEX ET IUSTITIA