Page 53 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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articolo 11 - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei
diritti più preziosi dell'uomo: tutti i cittadini possono parlare, scrivere,
stampare liberamente, salvo abuso di tale libertà nei casi previsti dalla Legge.
articolo 16 - Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri fissata, non ha una costituzione.
Ancora oggi tali principi costituiscono le garanzie fondamentali in campo penale; nel
nostro paese essi sono tutelati dalla costituzione italiana.
2.2.4 Il sistema penale nella società risorgimentale.
Il primo codice penale dell'Italia unita fu il codice penale albertino del 1839 del
Regno di Sardegna, che venne poi sostituito dal Codice penale del 1859 esteso al
resto della penisola all'indomani dell'unità d'Italia.
Tuttavia dal 1861 al 1889 convissero due codici penali distinti perché la Toscana
continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione della pena di morte
dal 1853).
L'Italia post-unitaria era istituzionalmente fragile: il fenomeno del brigantaggio
imperversava in ampie aree del Mezzogiorno; l'unificazione nazionale in realtà non
era stata ancora raggiunta a causa della "questione romana" ancora aperta ed il
mantenimento dei domini austriaci sulla Venezia Giulia e sulla Venezia Tridentina.
Dal punto di vista normativo, invece, persisteva un'importante frammentazione
malgrado l'estensione dello Statuto Albertino da Legge fondamentale del Regno di
Sardegna a Legge fondamentale del nuovo Regno d'Italia.
L'unificazione normativa avvenne con il Codice Zanardelli, che porta il nome del
Ministro della Giustizia Giuseppe Zanardelli e venne promulgato il 30 giugno 1889,
per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.
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