Page 53 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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  articolo 11 - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei

                         diritti  più  preziosi  dell'uomo:  tutti  i  cittadini  possono  parlare,  scrivere,
                         stampare liberamente, salvo abuso di tale libertà nei casi previsti dalla Legge.

                        articolo 16 - Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata,

                         né la separazione dei poteri fissata, non ha una costituzione.


                  Ancora oggi tali principi costituiscono le garanzie fondamentali in campo penale; nel

                  nostro paese essi sono tutelati dalla costituzione italiana.






                  2.2.4   Il sistema penale nella società risorgimentale.


                  Il  primo  codice  penale  dell'Italia  unita  fu  il  codice  penale  albertino  del  1839  del

                  Regno di Sardegna, che venne poi sostituito dal Codice penale del 1859 esteso al

                  resto della penisola all'indomani dell'unità d'Italia.

                  Tuttavia dal 1861 al 1889 convissero due  codici penali  distinti perché  la  Toscana
                  continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione della pena di morte

                  dal 1853).

                  L'Italia  post-unitaria  era  istituzionalmente  fragile:  il  fenomeno  del  brigantaggio

                  imperversava in ampie aree del Mezzogiorno; l'unificazione nazionale in realtà non
                  era  stata  ancora  raggiunta  a  causa  della  "questione  romana"  ancora  aperta  ed  il

                  mantenimento dei domini austriaci sulla Venezia Giulia e sulla Venezia Tridentina.

                  Dal  punto  di  vista  normativo,  invece,  persisteva  un'importante  frammentazione

                  malgrado l'estensione dello Statuto Albertino da Legge fondamentale del Regno di
                  Sardegna a Legge fondamentale del nuovo Regno d'Italia.



                  L'unificazione normativa avvenne con il Codice Zanardelli, che porta il nome del

                  Ministro della Giustizia Giuseppe Zanardelli e venne promulgato il 30 giugno 1889,
                  per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.





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